Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) o Psicomotricista? Facciamo chiarezza per il bene degli assistiti
- Parte 1 -
Per Genitori ed Educatori dell’Età Evolutiva
La prima parte di questo articolo è pensata per offrire una spiegazione chiara e accessibile a chi si prende cura dei bambini e ragazzi: genitori, insegnanti, educatori. Lo scopo è aiutare a orientarsi tra le diverse figure professionali che operano con i soggetti in età evolutiva, per fare scelte consapevoli e tutelare al meglio il percorso di crescita.
Spesso si fa confusione tra la figura del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) e quella dello psicomotricista, ma si tratta di professionisti con competenze, ruoli e ambiti di intervento profondamente diversi.
Ancora oggi, purtroppo, circolano online e offline informazioni fuorvianti che attribuiscono allo psicomotricista ruoli terapeutici o riabilitativi che non gli competono secondo la normativa italiana. Per questo riteniamo doveroso offrire un chiarimento pubblico e trasparente, rivolto soprattutto ai genitori e agli operatori dell’età evolutiva, per evitare equivoci e garantire un corretto orientamento ai percorsi di presa in carico.
Indice dei contenuti
- Chi è il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE)
- Cosa non può fare lo psicomotricista educativo
- Segnalazione di attività professionale abusiva
Chi è (e cosa fa) il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE), e in cosa si distingue dallo psicomotricista
Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) è un professionista sanitario laureato, iscritto all’Ordine TSRM e PSTRP, che opera su prescrizione medica in ambito clinico e riabilitativo.
È specializzato nella valutazione funzionale e nel trattamento dei disturbi dello sviluppo dell’assistito, lavorando in équipe con Neuropsichiatri Infantili, Logopedisti, Psicologi e altri specialisti.
Ci si rivolge al TNPEE in caso di:
- Ritardi o atipie nello sviluppo motorio
- Difficoltà nella coordinazione, nell’equilibrio o nella motricità fine
- Disturbi della regolazione emotivo-comportamentale (es. ADHD)
- Disturbi del linguaggio o dell’apprendimento
- Disturbi dello spettro autistico
- Disabilità neuromotorie e cognitive
- Disordini dell’integrazione sensoriale
Tutte le difficoltà legate al neurosviluppo o allo sviluppo neuropsicomotorio del neonato, del bambino e dell’adolescente, in particolare quando influenzano l’autonomia, la comunicazione, la relazione, il comportamento, l’adattamento all’ambiente o l’acquisizione delle tappe evolutive attese.
Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva costruisce un percorso terapeutico individualizzato, con obiettivi riabilitativi specifici, tecniche validate e monitoraggio costante dell’evoluzione del quadro clinico.
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Cosa NON rientra nelle competenze dello Psicomotricista
(Educativo, Funzionale o indicato con qualsiasi altra denominazione)
Ai sensi della normativa vigente (Legge 4/2013, Legge 205/2017, DM 56/1997) e in conformità con le disposizioni e i chiarimenti forniti da fonti istituzionali e normative italiane, lo psicomotricista "sia esso definito educativo, funzionale o indicato con qualsiasi altra denominazione" è un operatore non sanitario che agisce in ambito educativo o preventivo. Il suo intervento si basa sulla promozione del benessere e dello sviluppo dell’assistito attraverso il movimento, il gioco e la relazione. Tuttavia, non essendo un professionista sanitario, non può legalmente assumere ruoli o funzioni di tipo clinico o terapeutico.
In particolare, lo Psicomotricista non può svolgere le seguenti attività:
❌ Non è abilitato alla valutazione funzionale sanitaria
Le valutazioni funzionali rivolte a soggetti con patologie o disturbi del neurosviluppo sono atti riservati alle professioni sanitarie.
DM 17 gennaio 1997, n. 56 – art. 1
❌ Non può effettuare diagnosi né contribuire a diagnosi cliniche
Le diagnosi cliniche sono di esclusiva competenza medica e, per gli aspetti funzionali, dei professionisti sanitari.
Legge 14 gennaio 2013, n. 4 – art. 1, comma 2
❌ Non può proporre trattamenti o percorsi riabilitativi
La riabilitazione è riservata ai professionisti dell’area sanitaria della riabilitazione, come previsto dalla normativa.
Legge 10 agosto 2000, n. 251 – art. 2
❌ Non può prendere in carico assistiti con diagnosi di disturbo del neurosviluppo o patologie
La presa in carico sanitaria (con finalità terapeutiche) è prerogativa delle professioni sanitarie iscritte all’albo.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – comma 594
❌ Non può redigere relazioni cliniche o per uso medico
Eventuali relazioni dello psicomotricista educativo hanno valore educativo e non clinico, quindi non utilizzabili in contesti sanitari o diagnostici.
Federazione TSRM-PSTRP – Linee professionali
❌ Non può essere incluso in équipe sanitarie con finalità diagnostiche o riabilitative
Le équipe cliniche e riabilitative devono essere composte da professionisti sanitari iscritti all’albo; il professionista educativo può solo collaborare per obiettivi educativi.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – comma 517
❌ Non può operare nei servizi sanitari accreditati in qualità di terapista
Solo i professionisti sanitari (o iscritti a elenchi speciali chiusi nel 2020) possono esercitare come terapisti in servizi accreditati dal SSN.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Elenchi speciali
❌ Non può essere considerato un’alternativa a figure sanitarie nei casi che richiedono un intervento riabilitativo specialistico
In presenza di diagnosi, disturbo o patologia, è necessario affidarsi a professionisti sanitari qualificati.
DM 17 gennaio 1997, n. 56 – profilo TNPEE
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Quando il soggetto presenta una diagnosi, un disturbo del neurosviluppo o difficoltà significative che richiedono una valutazione o un trattamento clinico, è necessario rivolgersi al Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE), unico professionista sanitario abilitato in questo ambito.
- Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) è il professionista sanitario di riferimento per la valutazione funzionale e la riabilitazione nei disturbi dello sviluppo.
- Lo psicomotricista (educativo, funzionale, etc.) opera in contesti educativi e preventivi (prevenzione primaria), non sanitari, e non può sostituire il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva nei casi che richiedono un intervento terapeutico.
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Riconoscere le differenze tra queste figure significa tutelare il benessere degli assistiti in età evolutiva e garantire loro il percorso più adeguato secondo le normative vigenti.
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Segnalazione di attività professionale abusiva
Prima di affidarsi a un professionista per un intervento terapeutico o riabilitativo, è possibile verificare la sua regolare iscrizione all’Albo consultando il registro ufficiale delle professioni sanitarie disponibile al seguente indirizzo:
👉 https://albo.alboweb.net/registry/search
Nel caso in cui il nominativo non dovesse risultare presente nel registro, e si abbia il sospetto che venga esercitata un’attività sanitaria in assenza dei titoli abilitanti, è possibile segnalare la situazione alle autorità competenti.
Il modulo per la segnalazione di sospetta attività abusiva della professione è disponibile sul sito della Federazione Nazionale all’indirizzo:
👉 https://www.tsrm-pstrp.org/index.php/segnalazione-di-sospetta-attivita-abusiva-della-professione/
- Parte 2 -
Approfondimento Tecnico con Fonti Ufficiali
Questa seconda parte è rivolta a operatori, professionisti e studiosi del settore. Contiene i riferimenti normativi e documentali ufficiali che confermano, sul piano istituzionale, quanto esposto nella prima parte. Una sezione utile per chi desidera approfondire e argomentare in modo oggettivo e fondato le differenze tra area sanitaria e area educativa.
Differenze tra Professionisti Sanitari e Professionisti Educativi nella Riabilitazione
Indice dei Contenuti:
- Introduzione
- Professionisti Sanitari vs Professionisti Educativi: Definizioni
- Differenze Normative
- Differenze Operative e di Ambito di Intervento
- Limiti Normativi per i Professionisti Educativi
- Competenze Specifiche del TNPEE nella Gestione di Patologie
- Documenti Ufficiali sull’Ambito degli Psicomotricisti Educativi
- Evoluzione Normativa: dai Profili agli Ordini Professionali
- Tutela Legale ed Esercizio Abusivo della Professione
Introduzione
Nel campo della riabilitazione dell’età evolutiva esistono professionisti sanitari (abilitati a svolgere interventi terapeutici e riabilitativi su patologie) e professionisti educativi (operanti in ambito pedagogico-preventivo). Spesso i ruoli possono apparire simili – ad esempio il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) e lo Psicomotricista educativo condividono riferimenti alla psicomotricità – ma normative e competenze li distinguono nettamente. In questo articolo, realizzato con fonti istituzionali ufficiali, chiariremo queste differenze per garantire una corretta informazione e la tutela degli utenti, in particolare genitori, educatori e operatori dell’infanzia.
Professionisti Sanitari vs Professionisti Educativi: Definizioni
(N.B.La figura dell’Educatore Professionale viene menzionata al fine di garantire un inquadramento completo e coerente del tema affrontato)
In Italia le professioni sanitarie sono quelle riconosciute e regolamentate da norme statali, con un profilo professionale definito tramite decreti ministeriali e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute. Tali professionisti ottengono un titolo universitario abilitante, sono iscritti a un Ordine professionale (istituito con legge) e operano nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione di condizioni di salute definite (trovanorme.salute.gov.it) (trovanorme.salute.gov.it). Esempi rilevanti in ambito riabilitativo dell’età evolutiva sono:
- TNPEE (Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) – professionista sanitario dell’area riabilitativa, specializzato nell’intervento terapeutico sui disturbi dello sviluppo in bambini e ragazzi (trovanorme.salute.gov.it).
- Educatore Professionale (socio-sanitario) – professionista sanitario che realizza progetti educativi e riabilitativi all’interno di programmi terapeutici per favorire il recupero e l’inclusione di persone con disabilità o disagio sociale (gazzettaufficiale.it) (gazzettaufficiale.it) (profilo definito dal DM 520/1998).
- Per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva, non sono state esplicitamente citate tutte le professioni dell’area della riabilitazione, pur riconoscendone il fondamentale contributo all’interno dei percorsi multidisciplinari.
Al contrario, le figure educative (o socio-educative) operano nell’ambito formativo, pedagogico o preventivo, senza interventi sanitari su patologie. Esse non hanno uno specifico albo sanitario né un profilo stabilito dal Ministero della Salute, ma possono essere riconosciute come professioni non ordinistiche ai sensi della Legge 4/2013 (gazzettaufficiale.it). Questi professionisti ottengono solitamente lauree in ambito educativo/psicologico o diplomi specialistici e aderiscono ad associazioni professionali (riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dalla L.4/2013). Esempi:
- Psicomotricista educativo – opera con attività psicomotorie a scopo educativo e di prevenzione primaria, rivolte a bambini con sviluppo tipico o con difficoltà evolutive non patologiche (figura non sanitaria, afferente ad associazioni come ANUPI Educazione).
- Educatore professionale socio-pedagogico – lavora in contesti socio-educativi (scuole, comunità, servizi sociali) per promuovere l’autonomia e le competenze relazionali, ma non svolge interventi sanitari riabilitativi su patologie. Questa figura è stata inquadrata dalla Legge 205/2017 e riconosciuta come professione non organizzata in ordini, rientrando nel regime della Legge 4/2013 (portaleapei.net).
I professionisti sanitari (TNPEE, Educatore prof. socio-sanitario, Logopedista, Fisioterapista, ecc.) sono abilitati per legge a trattare disturbi e patologie nell’ambito di un progetto riabilitativo, mentre i professionisti educativi (psicomotricisti in ambito educativo, pedagogisti, educatori non sanitari) possono operare solo sul versante educativo-preventivo e non possono per legge svolgere atti tipici delle professioni sanitarie (gazzettaufficiale.it).
Differenze Normative
La distinzione tra queste figure è innanzitutto normativa. I professionisti sanitari di area riabilitativa dell’età evolutiva hanno profili istituiti da decreti ministeriali emanati dal Ministero della Sanità (oggi Salute), in attuazione del D.lgs. 502/1992 art.6. Ad esempio:
- Il profilo del TNPEE è definito dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n.56, che lo individua come operatore sanitario laureato responsabile di interventi di “prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili” (trovanorme.salute.gov.it). Il decreto ne dettaglia funzioni e competenze (valutazione neuro-psicomotoria, stesura di programmi terapeutici, attuazione di terapie specifiche, collaborazione con l’équipe medica e con la scuola, ecc. (trovanorme.salute.gov.it) (trovanorme.salute.gov.it).
- Il profilo dell’Educatore Professionale in ambito sanitario è istituito dal Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998, n.520. Tale decreto definisce l’educatore professionale come “operatore sociale e sanitario” laureato che “attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali…; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.” (gazzettaufficiale.it) (gazzettaufficiale.it). Questo inquadramento colloca l’educatore professionale (spesso impiegato in servizi di neuropsichiatria infantile, psichiatria, dipendenze, ecc.) tra le professioni sanitarie della riabilitazione, distinguendolo dall’educatore di ambito esclusivamente pedagogico.
Le figure educative non sanitarie, invece, sono regolamentate da norme diverse. La Legge 14 gennaio 2013, n.4 ha fornito un quadro generale per le “professioni non organizzate in ordini o collegi”, prevedendo la possibilità di costituire associazioni professionali con determinati requisiti. Importante, tale legge esclude espressamente dal proprio ambito le professioni sanitarie e le attività riservate per legge ad altre categorie (gazzettaufficiale.it). Ciò significa che le professioni disciplinate dalla L.4/2013 (come lo psicomotricista educativo, il pedagogista, il counselor, ecc.) non possono invadere campi di attività propri delle professioni sanitarie. Le associazioni professionali (come ANUPI Educazione per gli psicomotricisti educativi) possono rilasciare attestati di qualità ai sensi di questa legge, ma i loro iscritti non acquisiscono per questo uno status sanitario né un’abilitazione a trattare patologie.
Un ulteriore passo normativo è avvenuto con la Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), commi 594-601, che ha delineato e riconosciuto le figure dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista. Questa legge (nota anche come “Legge Iori”) ha stabilito i titoli di studio abilitanti per tali figure (laurea L-19 per l’educatore socio-pedagogico, laurea magistrale LM-50/85 per il pedagogista) e ha ribadito che esse operano in ambito educativo, formativo e sociale, in tutti i contesti di vita, ma rientrano tra le professioni non ordinistiche ai sensi della L.4/2013 (portaleapei.net). In particolare, dopo l’integrazione apportata dall’art.1 comma 517 della Legge 145/2018, il testo della L.205/2017 ha chiarito che educatori socio-pedagogici e pedagogisti possono operare anche in servizi socio-sanitari e della salute, ma esclusivamente per gli aspetti socio-educativi (anep.it) (conped.it). Questo punto normativo è cruciale: significa, ad esempio, che un pedagogista o uno psicomotricista educativo può collaborare in un centro riabilitativo o in un ospedale solo per attività educative di supporto, senza sconfinare negli atti sanitari riservati (diagnosi, terapia, riabilitazione clinica).
Dal punto di vista legale i professionisti sanitari (TNPEE, Educatore prof. socio-sanitario, ecc.) hanno profili definiti da decreti del Ministero della Salute e leggi sanitarie, mentre i professionisti educativi fanno riferimento a leggi di ambito educativo/privatistico (L.4/2013, L.205/2017) e non possono essere equiparati né sovrapporsi ai primi. Ogni figura ha confini normativi precisi, come vedremo anche a livello operativo.
Differenze Operative e di Ambito di Intervento
Oltre che sul piano giuridico, le differenze emergono chiaramente sul piano operativo: cosa fanno e come operano quotidianamente i professionisti sanitari rispetto ai professionisti educativi nell’ambito della psicomotricità e della riabilitazione.
Il TNPEE: Profilo Sanitario e Competenze
Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) è un professionista sanitario dell’area della riabilitazione, specializzato nella fascia infantile e adolescenziale (0-18 anni). In termini operativi, il TNPEE si occupa di tutto il ciclo dell’intervento riabilitativo su neonati, bambini e adolescenti con disturbi dello sviluppo di natura neuropsichica, motoria o cognitivo-comportamentale. Le sue competenze chiave includono:
- Valutazione neuro-psicomotoria clinica: il TNPEE effettua osservazioni e assessment del soggetto in collaborazione con il medico specialista (Neuropsichiatra Infantile), contribuendo alla diagnosi funzionale. Identifica deficit nelle aree motorie, cognitive, comunicative, emotivo-relazionali e ne valuta l’interazione (trovanorme.salute.gov.it) (trovanorme.salute.gov.it).
- Progettazione terapeutica personalizzata: in équipe multiprofessionale, elabora un programma di terapia e riabilitazione volto al superamento dei bisogni di salute del soggetto con disabilità dello sviluppo (normattiva.it). Pianifica obiettivi riabilitativi specifici, adeguati all’età e al profilo di sviluppo, in sinergia con medici e altri terapisti.
- Intervento terapeutico e abilitativo: realizza direttamente trattamenti di neuro-psicomotricità rivolti ai disturbi e alle disabilità dell’età evolutiva. Ciò include terapie neuromotorie e psicomotorie per problemi percettivo-motori, neurocognitivi, disturbi della comunicazione e della relazione, fin dalla primissima infanzia (trovanorme.salute.gov.it) (trovanorme.salute.gov.it). Il TNPEE utilizza tecniche specifiche per fasce d’età e patologie (es.: attività ludico-terapeutiche per favorire le competenze motorie e sociali nel soggetto con autismo, esercizi neuro-motori per bimbi con paralisi cerebrale infantile, ecc.).
- Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) e supporto alla famiglia: oltre alla terapia, il TNPEE contribuisce a individuare precocemente fattori di rischio evolutivo e attua interventi di prevenzione (es.: programmi di stimolazione precoce in neonati a rischio neuroevolutivo). Fornisce indicazioni ai genitori su comportamenti e attività per favorire lo sviluppo del bambino a domicilio, in un’ottica di educazione terapeutica della famiglia.
- Lavoro d’équipe e contesto scolastico: collabora strettamente con altre figure sanitarie (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, fisioterapisti) nell’ambito del progetto riabilitativo integrato. Inoltre interagisce con educatori e insegnanti: ad esempio partecipa alla stesura del profilo dinamico-funzionale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, fornendo il proprio apporto tecnico rispetto agli obiettivi terapeutici e alle strategie educativo-didattiche più adatte (normattiva.it) (trovanorme.salute.gov.it).
- Documentazione e ricerca: il TNPEE svolge attività di documentazione dei risultati e dell’efficacia degli interventi (cartelle cliniche riabilitative, valutazioni periodiche dei progressi). Può inoltre dedicarsi allo studio e alla ricerca in ambito neuropsicomotorio, nonché alla formazione di studenti/tirocinanti della disciplina (normattiva.it) (normattiva.it).
Operando in ambito sanitario, il TNPEE lavora sia in strutture pubbliche (ASL, ospedali, centri di riabilitazione convenzionati, servizi di neuropsichiatria infantile) sia nel privato (centri riabilitativi, studi professionali), in regime di dipendenza o come libero professionista (trovanorme.salute.gov.it). In tutti i casi deve attenersi alle prescrizioni mediche (può intervenire su diagnosi e invio del medico) e alle norme deontologiche della professione. Va sottolineato che l’esercizio della professione sanitaria di TNPEE è subordinato per legge all’iscrizione all’Albo professionale presso l’Ordine TSRM-PSTRP competente (istituito con Legge 3/2018) (anep.it). Il TNPEE, come gli altri professionisti sanitari, è tenuto all’aggiornamento continuo (ECM) e al rispetto di un codice deontologico ufficiale approvato dall’Ordine (che vincola a praticare secondo scienza e coscienza, tutelare la salute del paziente, collaborare con le altre figure, evitare sconfinamenti oltre le proprie competenze, ecc.).
Il TNPEE è il professionista abilitato a prendere in carico sul piano riabilitativo bambini con patologie dello sviluppo. Svolge attività di abilitazione, riabilitazione e prevenzione rivolte alle disabilità dell’età evolutiva (rivistedigitali.erickson.it), operando con autonomia tecnico-professionale ma sempre in raccordo con l’équipe sanitaria e con il medico di riferimento. Il “core competence” della sua professione copre molteplici domini: dalla valutazione funzionale, all’intervento terapeutico diretto, fino alla prevenzione e alla ricerca. In un apposito documento ufficiale di categoria (Core Competence del TNPEE, emanato dalla dalle associazioni di categoria - ex AMR - Associazioni Maggiormente Rappresentative - ANUPI TNPEE e AITNE), sono delineati tutti questi ambiti chiave: valutazione neuropsicomotoria, abilitazione delle funzioni emergenti, cura e riabilitazione neuropsicomotoria, prevenzione (primaria, secondaria e terziaria), educazione terapeutica e ricerca (evolutiva.campusnet.unito.it) (evolutiva.campusnet.unito.it). Ciò evidenzia la complessità e specificità del ruolo sanitario del TNPEE.
Lo Psicomotricista Educativo: Figura Socio-Educativa
Lo Psicomotricista in ambito educativo (chiamato spesso psicomotricista educativo o psicomotricista funzionale, etc.) è, per contro, una figura che opera sul versante pedagogico-preventivo (prevenzione primaria). Pur traendo origine dalla stessa disciplina di base (la psicomotricità) – definita come insieme di pratiche che integrano dimensione corporea, emotiva e cognitiva – il suo campo d’azione è radicalmente diverso da quello clinico-terapeutico del TNPEE. Ecco le caratteristiche operative dello psicomotricista educativo:
- Ambito di intervento: svolge attività psicomotorie in contesti educativi, formativi o ludico-preventivi, ad esempio scuole dell’infanzia e primarie, centri per l’infanzia, contesti di gruppo per bambini con difficoltà relazionali lievi, progetti di promozione del benessere psicofisico nei minori, ecc. L’obiettivo è favorire un armonico sviluppo del bambino attraverso il gioco motorio, l’espressione corporea e la relazione. Negli incontri di psicomotricità educativa (in piccoli gruppi) il professionista propone percorsi di gioco senso-motorio, attività creative con materiali, giochi simbolici e di movimento, mirando a potenziare abilità motorie, cognitive e socio-emotive (attenzione, coordinazione, comunicazione, controllo emotivo, cooperazione tra pari, ecc.) (luoghicura.it) (luoghicura.it). Importante: i bambini destinatari non sono portatori di patologie specifiche in fase clinica, ma possono includere bimbi “fragili” sul piano emotivo o motorio, oppure gruppi eterogenei di coetanei in cui si favorisce l’inclusione. In presenza di disabilità certificate o disturbi diagnosticati, l’intervento psicomotorio educativo può, al massimo, affiancarsi come supporto integrativo al lavoro del professionista sanitario (Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva – TNPEE), limitatamente agli aspetti ludico-relazionali. Tuttavia, non può in alcun modo sostituire un trattamento riabilitativo di natura sanitaria.
- Finalità educativo-preventiva: a differenza della riabilitazione (che mira a recuperare funzioni compromesse da una patologia), l’intervento psicomotorio educativo ha scopi di prevenzione primaria e potenziamento: mira ad attivare le potenzialità evolutive di ogni bambino e a prevenire l’instaurarsi di eventuali disagi, lavorando sulle competenze emergenti in una fase precoce (luoghicura.it). Ad esempio, può aiutare bambini timidi a esprimersi attraverso il gioco corporeo, favorire nei più vivaci l’ascolto e la regolazione dei propri comportamenti motori, sostenere l’integrazione di un gruppo classe migliorando le abilità di cooperazione e rispetto dei turni. Si parla quindi di prevenzione primaria (promozione di uno sviluppo equilibrato in tutti i bambini) e secondaria (rivolta all’individuazione precoce di segnali di difficoltà evolutiva e a interventi lievi volti a prevenirne l’aggravamento). In quest’ultimo caso, è fondamentale che lo psicomotricista provveda a segnalare la situazione ai professionisti sanitari competenti, affinché venga attivato un eventuale percorso di presa in carico specialistico. (luoghicura.it) (luoghicura.it). Quindi, se emergono sospetti di disturbi significativi, lo psicomotricista educativo deve indirizzare la famiglia verso una valutazione sanitaria (pediatra, neuropsichiatra, TNPEE, ecc.), non potendo egli formulare diagnosi cliniche né impostare una terapia.
- Modalità di lavoro: lo psicomotricista educativo si avvale di metodologie ludiche e relazionali. La seduta tipica di psicomotricità educativa è incentrata sul gioco libero o semi-strutturato in un ambiente dotato di materiali (palestre con tappeti, palle, attrezzi morbidi, ecc.). Il professionista assume un ruolo di facilitatore: osserva i bambini in azione, entra in relazione corporea e simbolica con loro (ad es. gioca di rimando, rispecchia i movimenti, narra storie a partire dal gioco), allo scopo di far emergere le risorse autentiche dei bambini (luoghicura.it). Diversamente da una seduta terapeutica, non c’è una “prescrizione” di esercizi per correggere un deficit, ma un accompagnamento dei bambini nell’esperienza ludica affinché attraverso di essa sviluppi sicurezza, creatività e abilità di base. Viene valorizzata la spontaneità dei bambini e la dimensione del gruppo dei pari come “palestra emotiva” in cui imparare a gestire emozioni e regole (luoghicura.it) (luoghicura.it).
- Formazione e contesto professionale: lo psicomotricista educativo, non essendo una figura sanitaria riconosciuta, non segue un iter formativo universitario standardizzato nazionale come il TNPEE. Generalmente possiede una formazione mista: una laurea in ambito psico-pedagogico (Scienze dell’educazione, Psicologia, Scienze motorie, o anche la laurea sanitaria in TNPEE per alcuni) e una specializzazione post-laurea in Psicomotricità educativa ottenuta presso scuole di formazione biennali/triennali o master universitari specifici (luoghicura.it). Le associazioni professionali (ad esempio ANUPI Educazione – Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani di area socio-educativa) attestano l’idoneità dei propri membri verificando titoli e formazione secondo standard interni (luoghicura.it). Tali associazioni hanno redatto codici deontologici propri (ad es., ANUPI Educazione si è dotata di un codice deontologico nel 2012) e promuovono la formazione continua dei soci (luoghicura.it), ma – è bene ribadirlo – non sostituiscono un Ordine professionale sanitario. Lo psicomotricista educativo opera spesso come libero professionista o in collaborazione con istituzioni scolastiche e famiglie, non è inquadrato nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con questo titolo (eventualmente può essere presente come educatore laureato, ma per le attività socio-educative complementari, mai come terapista).
Dal confronto tra le due figure emergono dunque differenze operative fondamentali:
- Obiettivi e destinatari: il TNPEE cura e riabilita patologie (disabilità accertate, disturbi dello sviluppo diagnosticati) (trovanorme.salute.gov.it); lo psicomotricista educativo promuove lo sviluppo di bambini senza patologie o con bisogni evolutivi lievi, prevenendo il disagio. In presenza di sospetti rilevanti, lo psicomotricista educativo deve indirizzare la famiglia verso una valutazione sanitaria, non potendo formulare diagnosi né avviare terapie.
- Tipologia di attività: il TNPEE esegue atti terapeutici e riabilitativi (es. esercizi mirati alla funzione compromessa, tecniche terapeutiche specifiche) in base a un progetto sanitario (trovanorme.salute.gov.it) (trovanorme.salute.gov.it); il professionista educativo realizza attività ludico-educative e interventi di prevenzione primaria, senza scopi di cura di una patologia.
- Contesto di lavoro e integrazione: il TNPEE opera nei servizi sanitari o in regime sanitario, in équipe con medici e altri terapisti, e interagisce con la scuola in termini di integrazione scolastica nel quadro di un progetto riabilitativo sanitario (normattiva.it). Lo psicomotricista educativo opera in contesti socio-educativi (scuole, ludoteche, centri privati) e può collaborare con gli ambienti sanitari solo per la parte educativa (ad es. partecipare a progetti di inclusione fornendo il suo contributo ludico, ma senza gestire il trattamento riabilitativo).
- Strumenti di lavoro: il TNPEE utilizza strumenti clinici (scale di valutazione dello sviluppo, protocolli terapeutici, ausili riabilitativi, ecc.) e tecniche validate in ambito medico. Lo psicomotricista educativo impiega strumenti pedagogici (osservazione qualitativa, progettazione di attività ludiche) e non utilizza apparecchiature o protocolli medico-sanitari.
- Responsabilità e deontologia: il TNPEE è responsabile del trattamento riabilitativo dell'assistito, soggetto a responsabilità professionale sanitaria anche legale e deontologica (ad esempio, un TNPEE risponde di omissioni o errori terapeutici come qualsiasi altro sanitario, e deve rispettare il segreto professionale e il codice deontologico dell’Ordine). Lo psicomotricista educativo risponde contrattualmente verso i clienti e segue le norme deontologiche dell’associazione di appartenenza, ma non è abilitato ad assumersi responsabilità cliniche; qualora sconfinasse in esse, si porrebbe fuori legge (vedi oltre). Inoltre, a differenza del TNPEE, non sussiste obbligo di iscrizione ad un Albo: la sua qualificazione è attestata in modo volontario dall’associazione (es. registro ANUPI) (luoghicura.it) (luoghicura.it).
TNPEE e Psicomotricista educativo, pur condividendo radici storiche comuni nella psicomotricità, oggi sono figure normativamente e operativamente distinte. Come efficacemente sintetizzato da ANUPI/ANUPI Educazione, il primo è espressione della “neuropsicomotricità riabilitativo-terapeutica”, la seconda dell’“psicomotricità educativo-preventiva” (luoghicura.it).
Limiti Normativi per i Professionisti Educativi
Alla luce di quanto esposto, è importante chiarire quali limiti legislativi impediscono ai professionisti educativi di operare in ambito sanitario o di trattare patologie. In Italia tali limiti sono molto netti e sono posti sia da norme civilistiche (leggi sulle professioni) sia dal Codice Penale in tema di abuso di professione.
- Esclusione dalle attività sanitarie riservate: La già citata Legge 4/2013, art.1 comma 2, stabilisce che le professioni non ordinistiche sono esercitate “con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o collegi, delle professioni sanitarie…” (gazzettaufficiale.it). Questo significa che uno psicomotricista di area educativa non può per legge svolgere attività che la normativa riserva ai professionisti sanitari. Tra queste attività riservate rientrano, ad esempio, la predisposizione di un programma terapeutico riabilitativo per una patologia, l’esecuzione di terapie o riabilitazioni su deficit clinicamente diagnosticati, la valutazione funzionale ai fini diagnostici, ecc., che sono atti propri del TNPEE (o di altri terapisti sanitari) in base al DM 56/1997 (trovanorme.salute.gov.it) (trovanorme.salute.gov.it). Uno psicomotricista educativo che svolgesse tali atti andrebbe oltre il suo ambito lecito.
- Ambito socio-sanitario limitato agli aspetti educativi: Come evidenziato, la L.205/2017 integrata dalla L.145/2018 ha chiarito che le figure socio-educative possono sì operare in contesti socio-sanitari, ma solo per interventi di natura educativa. Il testo legislativo aggiornato afferma che l’educatore socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi socio-sanitari e della salute “limitatamente agli aspetti socio-educativi” (anep.it) (conped.it). Dunque se in un centro riabilitativo è presente uno psicomotricista dell’area educativa, il suo ruolo dovrà limitarsi a progetti educativi (esempio: attività di gioco inclusivo in reparto, supporto ai genitori per il gioco a casa), senza entrare nel merito dei trattamenti riabilitativi sulle patologie dei bambini seguiti dal centro. Questa limitazione è sancita a livello di legge e funge da “linea di confine” invalicabile.
- Divieto di trattamento di patologie: I professionisti educativi non possono prendere in carico in autonomia soggetti con patologie diagnosticate per finalità di cura. Ad esempio, uno psicomotricista educativo non può proporre “terapie psicomotorie” per bambini con disturbi autistici, ritardi psicomotori, ADHD o altro, perché ciò costituirebbe esercizio di una professione sanitaria (TNPEE o affini) senza averne titolo. Allo stesso modo, non può rilasciare “valutazioni cliniche” sul bambino (attività riservata a medici e terapisti abilitati) né prescrivere percorsi riabilitativi. Egli può al più offrire, in parallelo al percorso sanitario svolto altrove, attività di supporto educativo generali (come laboratorio espressivo, gioco psicomotorio per migliorare alcune abilità), avendo cura di non rappresentarle come terapia per la condizione patologica. Le stesse associazioni professionali serie, come ANUPI Educazione, delimitano rigorosamente l’ambito dei loro iscritti all’area educativo-preventiva, per evitare qualsiasi sovrapposizione impropria con il ruolo terapeutico. Nella pratica, ANUPI Educazione specifica che lo psicomotricista socio-educativo è una figura “non ordinistica ma associativa, normata… dalla legge 4/2013” e distinta dal TNPEE riconosciuto dal Ministero della Salute (luoghicura.it), a testimonianza del fatto che i propri soci non devono sconfinare nell’esercizio sanitario.
- Sanzioni per l’esercizio abusivo: Se un professionista educativo ignora questi limiti e opera di fatto come se fosse un terapista (ad esempio aprendo uno “studio di psicomotricità terapeutica” per trattare bambini con autismo senza avere la qualifica sanitaria), incorre nel reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 Codice Penale). L’esercizio abusivo di una professione sanitaria è un reato perseguibile d’ufficio, considerato dalla legge italiana a tutela della salute pubblica. In base all’art. 348 c.p., “Chiunque abusivamente esercita una professione… per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito…”. Le pene per l’abusivismo professionale sono state peraltro inasprite di recente (Legge 3/2018, art.12, ha introdotto aggravanti specifiche se dal fatto deriva danno grave per la persona). Gli Ordini delle professioni sanitarie sono molto attivi nel contrastare questi fenomeni: hanno istituito canali per la segnalazione dei casi sospetti (tsrm-pstrp.org) e collaborano con le autorità per perseguire chi si spaccia per professionista sanitario senza titolo. Va ricordato che anche il solo uso di un titolo professionale sanitario senza averne diritto è illecito. Ad esempio, chiamarsi “terapista” o “neuropsicomotricista” senza abilitazione costituisce abuso del titolo; per questo le associazioni come ANUPI Educazione adottano terminologie diverse (lo psicomotricista di area educativa talvolta è detto anche “praticien en psychomotricité” o “psicomotricista funzionale”) ed invitano i propri membri a dichiarare sempre il riferimento alla legge 4/2013 nei materiali informativi, come richiesto dalla norma (gazzettaufficiale.it).
La legge pone paletti chiari: i professionisti educativi possono operare solo entro i confini pedagogico-preventivi. Non appena un intervento riguarda la presa in carico di una patologia o rientra nelle competenze riservate ai sanitari, diventa territorio esclusivo di professionisti sanitari qualificati (come il TNPEE). Superare questi confini significa commettere un illecito, con conseguenze sia penali che civili. Questa separazione garantisce che chi ha bisogno di una terapia per una determinata condizione riceva cure da personale formato e abilitato dallo Stato, e parallelamente tutela i professionisti educativi nel loro prezioso ruolo senza farli incorrere (magari inconsapevolmente) in situazioni illegali.
Competenze Specifiche del TNPEE nella Gestione di Patologie
Avendo chiarito i limiti dei professionisti educativi, focalizziamoci ora sulle competenze proprie dei professionisti sanitari come il TNPEE nella presa in carico di soggetti con patologie dello sviluppo. Questa disamina evidenzia ulteriormente perché tali competenze non possano essere improvvisate da figure non sanitarie.
Come già accennato, il TNPEE è abilitato a intervenire su un’ampia gamma di condizioni patologiche dell’età evolutiva, in particolare nell’ambito della Neuropsichiatria Infantile. Tra le patologie e disturbi su cui il TNPEE ha competenza specifica vi sono, ad esempio: disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettive, paralisi cerebrali infantili e altre patologie neuromotorie, disturbi specifici del linguaggio e dell’apprendimento, ADHD e disturbi del movimento, sindromi genetiche con ritardo globale, esiti di prematurità, ecc. Le competenze specifiche del TNPEE nella presa in carico di questi soggetti comprendono:
- Valutazione funzionale neuropsicomotoria: Il TNPEE è formato per utilizzare strumenti standardizzati di valutazione dello sviluppo neuropsicomotorio (scale dello sviluppo, test motori e prassici, osservazioni strutturate del gioco, ecc.) e per interpretare i risultati in chiave clinica. Ad esempio, nel valutare un bambino con sospetto disturbo autistico, il TNPEE osserva il comportamento spontaneo, la motricità, l’uso del corpo e dello sguardo nelle interazioni, contribuendo al bilancio diagnostico funzionale insieme allo psicologo e al medico (normattiva.it) (normattiva.it). Questa capacità valutativa è frutto di un training universitario specifico e di tirocinio clinico. Un professionista non sanitario non possiede né può legalmente somministrare certi test clinici né trarre conclusioni diagnostiche.
- Elaborazione di un progetto riabilitativo individualizzato: Sulla base della diagnosi medica (es. Disturbo dello Spettro Autistico, Paralisi cerebrale infantile…) e della valutazione funzionale, il TNPEE definisce, all’interno dell’équipe, un piano di trattamento personalizzato. Questo include obiettivi a breve, medio e lungo termine, strategie e tecniche da impiegare, e criteri di verifica. Ad esempio, per un bambino con paralisi cerebrale il progetto TNPEE potrà mirare a: sviluppare il controllo del capo e del tronco, facilitare la prensione di oggetti, stimolare il gioco causa-effetto, favorire le interazioni comunicative non verbali, ecc., con specifici esercizi neuro-motori e psicomotori per ciascun obiettivo. Solo un professionista sanitario qualificato ha le competenze per delineare un programma di riabilitazione su misura che tenga conto sia degli aspetti motori che neuropsicologici e relazionali del caso clinico (normattiva.it) (trovanorme.salute.gov.it).
- Attuazione di terapie evidence-based: Il TNPEE applica metodologie riabilitative validate scientificamente per le patologie dell’età evolutiva (alcune metodologie richiedono relative formazioni). Ad esempio, può utilizzare tecniche neurodevelopmental (come il metodo Bobath) per facilitare schemi motori corretti in un bimbo spastico; tecniche di Theraplay o integrazione sensoriale per bambini con problemi di regolazione sensoriale; training psicomotori per migliorare le funzioni esecutive e attentive in ADHD, ecc. Importante è la titolarità e autonomia tecnica: il TNPEE ha la padronanza per modificare l’approccio in base alla risposta del bambino (adattare l’intervento alle peculiari caratteristiche del paziente in evoluzione, come recita il suo profilo (normattiva.it). Ad esempio, se un esercizio risulta frustrante o inefficace, il TNPEE sa proporne uno alternativo con lo stesso scopo, grazie alla sua formazione. Inoltre monitora costantemente i progressi e documenta i risultati in termini di recupero funzionale in rapporto alla patologia, come richiesto dal suo profilo professionale (normattiva.it).
- Abilitazione e sviluppo di funzioni emergenti: In molti casi il TNPEE lavora non solo per ridurre deficit, ma per abilitare nuove competenze che il bambino non aveva mai acquisito a causa della patologia (si pensi a bambini con disabilità congenite). Questa funzione di abilitazione – distinta ma complementare alla riabilitazione – è espressamente nelle corde del TNPEE: il Core Competence sottolinea che il TNPEE svolge attività sia di abilitazione che di riabilitazione e prevenzione (rivistedigitali.erickson.it). Un esempio: abilitare un bambino con autismo all’uso funzionale del gioco simbolico, o abilitare un bambino con sordità agli schemi motori comunicativi. Queste attività richiedono creatività terapeutica e conoscenze approfondite sullo sviluppo tipico e atipico.
- Educazione terapeutica e coinvolgimento dei caregiver: Il TNPEE partecipa anche all’educazione terapeutica di genitori e insegnanti rispetto alle strategie da usare con il bambino disabile. Ad esempio insegna ai genitori di un bambino ipotonico come maneggiarlo favorendo il controllo posturale, oppure consiglia all’insegnante di un bimbo ADHD accorgimenti motori per aiutarlo a mantenere l’attenzione in classe. Questo rientra nelle competenze trasversali del TNPEE (comunicazione e relazione) e nella sua capacità di lavorare in rete con le altre figure di supporto al bambino (normattiva.it) (normattiva.it).
- Aggiornamento e adesione a linee guida: Essendo una figura sanitaria, il TNPEE ha l’obbligo di aggiornarsi continuamente sulle migliori pratiche e linee guida in riabilitazione pediatrica. Ad esempio conosce e applica Linee di Indirizzo nazionali sui Disturbi dello Spettro Autistico, sulle Disabilità Complesse, ecc., emesse da istituzioni come l’Istituto Superiore di Sanità o la Federazione professionale. Questa aderenza alle evidenze scientifiche garantisce interventi efficaci e appropriati – cosa che purtroppo potrebbe mancare se ci si affidasse a figure non abilitate, le quali non hanno un albo che le obbliga formalmente all’Evidence Based Practice.
Le competenze specifiche del TNPEE includono tutto ciò che serve per farsi carico, in termini clinici, di un bambino con disturbo evolutivo: valutare il suo sviluppo atipico, pianificare come intervenire, applicare tecniche riabilitative mirate, monitorare gli esiti e lavorare in squadra con medici, famiglia e scuola per il suo miglior interesse. Queste competenze sono sancite sia dal profilo professionale ufficiale (DM 56/1997) sia sviluppate e aggiornate nel documento di Core Competence della professione, che funge da riferimento per i corsi di laurea e per la formazione continua. Ad esempio, il Core Competence del TNPEE (elaborato a partire da indicazioni OMS e Linee Guida nazionali) declina puntualmente i vari ambiti in cui il terapista deve essere competente: dalla valutazione neuropsicomotoria all’abilitazione/riabilitazione delle disabilità, dalla prevenzione all’educazione terapeutica e alla ricerca scientifica (evolutiva.campusnet.unito.it) (evolutiva.campusnet.unito.it). Nessuno di questi ambiti può essere delegato a chi non è formato e riconosciuto per farlo, senza compromettere la qualità e la sicurezza degli interventi sul bambino.
Documenti Ufficiali sull’Ambito degli Psicomotricisti Educativi
Un quesito frequente riguarda quale riconoscimento o definizione ufficiale esista per la figura dello psicomotricista educativo (non sanitario) e se vi siano dichiarazioni di organismi istituzionali o associazioni al riguardo. Pur non esistendo – ad oggi – un “profilo di legge” come per le professioni sanitarie, ci sono riferimenti normativi indiretti e posizioni ufficiali di associazioni che delineano l’ambito di intervento di questi operatori:
- Legge 4/2013 e MISE: Come ricordato, la L.4/2013 inquadra le professioni come quella dello psicomotricista educativo tra le professioni non regolamentate. Le associazioni rappresentative possono iscriversi in appositi elenchi tenuti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). ANUPI Educazione è stata la prima associazione di psicomotricisti a ottenere questa iscrizione (segno di conformità ai requisiti di legge) (anupieducazione.it). Sul sito ANUPI Educazione si specifica che l’associazione “attesta la competenza e l’idoneità all’esercizio della professione di psicomotricista, con iscrizione all’elenco professionale degli psicomotricisti di area socio-educativa” per coloro che hanno adeguata formazione (laurea in ambiti affini più specializzazione psicomotoria) (luoghicura.it). Questo significa che in assenza di un albo, è l’associazione a garantire verso terzi la qualificazione dei propri membri, secondo criteri interni condivisi.
- Codice Deontologico di ANUPI Educazione: Nel 2012 l’ANUPI Educazione ha deliberato un proprio codice deontologico per gli psicomotricisti socio-educativi (luoghicura.it). Si tratta di un documento ufficiale dell’associazione (quindi non di un ente statale, ma comunque una fonte “istituzionale” nel contesto delle professioni ex L.4/2013) che sancisce principi etici e regole di buona condotta. Pur non avendo valore di legge, questo codice impegna gli associati a operare con correttezza, a rispettare i limiti della propria competenza e a tutelare i cittadini da abusi o carenze professionali (luoghicura.it). Possiamo considerarlo un segnale che la comunità professionale stessa degli psicomotricisti educativi riconosce la necessità di autoregolamentarsi e distinguere nettamente il proprio ambito da quello sanitario. Ad esempio, nel codice (o in documenti correlati) si raccomanda che lo psicomotricista educativo, qualora si imbatta in un caso con sospetto di patologia, invii al medico/servizio competente, evitando di intraprendere azioni non autorizzate.
- Core Competence dello Psicomotricista socio-educativo: Sull’onda di quanto fatto in ambito sanitario, anche per la figura associativa è stato sviluppato un documento di “core competence”. Dal materiale pubblicato risulta che ANUPI Educazione ha identificato le competenze distintive dello psicomotricista di area socio-educativa, soprattutto ai fini formativi (luoghicura.it). Viene ribadito che è “una figura professionale non ordinistica ma associativa”, regolata come le altre professioni non ordinate dalla L.4/2013 (luoghicura.it). Tra le competenze caratterizzanti vengono citate: la capacità di osservazione dei bambini in contesto ludico, la conduzione di setting psicomotori in gruppo, la promozione delle funzioni emergenti attraverso il gioco in relazione, la collaborazione con altre figure educative (es. insegnanti) e con le famiglie, ecc. (Queste sono inferibili dalle descrizioni di intervento educativo-preventivo già discusse e da pubblicazioni di rappresentanti ANUPI). Ad esempio, un articolo sulla rivista “I Luoghi della Cura” dedicato all’evoluzione della psicomotricità riferisce che ANUPI Educazione “attesta la competenza… all’esercizio della professione di psicomotricista… a chi è in possesso di una laurea triennale in ambiti contigui… e una specifica formazione psicomotoria”, sottolineando inoltre che “la professione dello psicomotricista di area socio-educativa… si differenzia da quella del TNPEE (…istituita con DM 56/1997) ed è espressione della psicomotricità educativo-preventiva” (luoghicura.it) (luoghicura.it). Questa dichiarazione ufficiale su fonte ANUPI ribadisce dunque il confine: lo psicomotricista socio-educativo è figura a sé, distinta dal terapista sanitario.
- Chiarimenti di altre associazioni ed enti: Anche altre associazioni del settore educativo hanno emanato documenti interpretativi. Ad esempio, la Federazione italiana Pedagogisti (Co.N.P.Ed) ha pubblicato il testo coordinato dei commi 594-601 L.205/2017 dopo la modifica del 2018, proprio per chiarire l’ambito d’azione degli educatori professionali socio-pedagogici nei contesti socio-sanitari (conped.it). Tale documento (pur rivolto a pedagogisti/educatori e non specifico sulla psicomotricità) conferma che nei servizi della salute, l’educatore socio-pedagogico può operare soltanto per le finalità educativo/relazionali, evitando fraintendimenti sul fatto che possa svolgere funzioni sanitarie. ANUPI Educazione stessa, per voce del suo presidente, ha più volte richiamato in comunicati la necessità di ottenere un riconoscimento maggiore ma sempre distinto dall’ambito sanitario – ad esempio auspicando il “profilo professionale degli psicomotricisti educativi” in ambito educativo (ci sono state interlocuzioni in passato con il MIUR su progetti nelle scuole, ecc.), ma senza pretendere equivalenze con i terapisti.
- Note su terminologia e pubblicità informativa: Un altro documento di rilievo è la Linea Guida del MISE sulla pubblicità delle professioni non regolamentate, emanata dopo la L.4/2013. Essa ricorda che tali professionisti devono sempre indicare, nei loro materiali informativi, la dicitura della legge 4/2013 (gazzettaufficiale.it). Ciò significa che, ad esempio, sul biglietto da visita di uno psicomotricista educativo o sul sito web personale, questi dovrebbe aggiungere la frase “Professione svolta ai sensi della L.14/01/2013 n.4”, a garanzia dell’utente che non si tratta di professionista sanitario. Questa prassi – per quanto poco conosciuta dal pubblico – è un obbligo di legge e costituisce una forma di tutela: aiuta a distinguere chiaramente il professionista educativo (non sanitario) da figure sanitarie con titoli simili. Un genitore che legge quella dicitura può capire che quel professionista opera in base alla legge sulle professioni non ordinate, e quindi sapere che non è un terapista sanitario.
Pur mancando un “Albo” e un profilo ministeriale per gli psicomotricisti di area educativa, esistono documenti ufficiali (leggi, atti ministeriali interpretativi, codici associativi) che definiscono chiaramente il loro ambito: intervento psicomotorio educativo-preventivo, nell’alveo pedagogico, distinto dall’ambito clinico-riabilitativo. ANUPI Educazione – principale associazione del settore – nei suoi atti pubblici enfatizza questa distinzione e fornisce linee guida ai soci per operare con competenza ma entro i limiti previsti. Dall’altro lato, le normative di settore (MISE e leggi di bilancio 2017/18) chiudono ogni possibilità di equivoco: se un’attività attiene alla salute (anche all’interno di servizi sanitari), lo psicomotricista educativo potrà prendervi parte solo per gli aspetti socio-educativi e dovrà eventualmente collaborare con i colleghi sanitari (TNPEE, logopedisti, ecc.) senza sovrapposizioni.
Evoluzione Normativa: dai Profili agli Ordini Professionali
Vale la pena ricostruire brevemente la storia normativa che ha portato alla situazione attuale, così da capire come sono nate queste figure e come si è giunti all’attuale assetto di Ordini e associazioni:
- Anni ’80-’90 – Le origini: La figura del terapista della psicomotricità nasce storicamente in Italia come formazione post-diploma negli anni ’70-’80 (Scuole regionali per terapisti della riabilitazione in neuropsicomotricità). Nel 1988 viene istituita per la prima volta una scuola universitaria diretta a fini speciali in terapia della psicomotricità (Università di Roma). La svolta normativa avviene con il D.Lgs. 502/1992 (riforma sanitaria) che delega al Ministero della Sanità l’individuazione delle nuove professioni sanitarie dell’area riabilitativa. In attuazione di ciò, escono i decreti ministeriali di metà anni ’90: uno di questi è il DM 56/1997 che istituisce ufficialmente il profilo professionale del TNPEE (trovanorme.salute.gov.it), rendendo così questa figura riconosciuta dallo Stato. L’anno seguente, con DM 520/1998, viene istituito il profilo dell’Educatore Professionale sanitario (gazzettaufficiale.it), figura presente sia in area sociale che sanitaria (spesso operante in comunità, servizi di riabilitazione psicosociale, ecc.). Parallelamente, in ambito educativo, gli psicomotricisti non sanitari continuavano a formarsi tramite scuole private o corsi regionali, senza un inquadramento normativo nazionale specifico. Negli stessi anni ’90 nascono associazioni come ANUPI (all’epoca unitaria) che raggruppava sia terapisti sanitari che psicomotricisti “educativi”, nel tentativo di dare voce a entrambi.
- Riforma delle lauree sanitarie (1999-2004): Con la Legge 42/1999 e il DM 509/1999 si trasformano i vecchi diplomi in Lauree triennali sanitarie. Il TNPEE diventa un corso di laurea (Classe L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione) a partire dall’anno accademico 2001-2002. Vengono stabilite equipollenze tra i titoli pregressi e la laurea (DM Sanità 27/07/2000) e attività riservate ai possessori di laurea (L.251/2000). Questo consolida il TNPEE come professione sanitaria a pieno titolo, con obbligo di laurea e (dal 2002) di esame di Stato abilitante. Chi non ha questo titolo non può più accedere a posizioni di terapista neuropsicomotorio. Nel frattempo, l’Educatore Professionale sanitario confluisce anche lui nella laurea (Classe L/SNT2, poi separata come L/SNT2 per TNPEE e L/SNT2 per Educatori? In realtà c’è stata confusione: attualmente gli Educatori sanitari sono in L/SNT2 ma con curriculum dedicato). Sul fronte educativo, tuttavia, manca ancora un percorso universitario definito per lo psicomotricista: molti frequentano lauree in scienze dell’educazione o affini e poi corsi privati di psicomotricità. La qualifica resta volontaria tramite associazione.
- Legge 4/2013 – Professioni non organizzate: Una tappa importante per le figure non sanitarie è la Legge 4/2013. Questa legge, come visto, ha fornito un riconoscimento giuridico alle professioni intellettuali non regolamentate (tra cui rientrano psicomotricisti educativi, counselor, mediatori familiari, pedagogisti fino al 2017, ecc.). La L.4/2013 ha istituito l’elenco delle associazioni professionali presso il Ministero dello Sviluppo Economico e ha fissato criteri di trasparenza, qualità e deontologia per queste associazioni. Subito dopo l’entrata in vigore, ANUPI Educazione si è iscritta a tale elenco, potendo così rilasciare ai soci un attestato di qualità conforme alla legge. Va però rimarcato che questa legge non crea albi né ordini, e non autorizza nessuna di queste professioni a compiere atti riservati. È comunque una pietra miliare perché da quel momento lo psicomotricista educativo viene considerato una figura esistente nel libero mercato professionale, sebbene non regolamentata, con una sua identità associativa.
- Riforma degli Ordini Professionali Sanitari (2017-2018): In ambito sanitario, nel frattempo, cresceva il numero delle professioni riconosciute (ben 22 professioni sanitarie tra già ordinate e nuove). La Legge 3/2018 (nota come “Legge Lorenzin”) ha riformato profondamente gli Ordini professionali: ha istituito nuovi Ordini multi-albo per tutte le professioni sanitarie prima non ordinate. In particolare ha creato l’Ordine TSRM-PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) con al suo interno ben 19 albi distinti, tra cui l’Albo dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva e l’Albo degli Educatori Professionali (socio-sanitari) (anep.it). Dal 2018, quindi, i TNPEE e gli Educatori Professionali hanno l’obbligo di iscriversi ai rispettivi albi per esercitare la professione (anep.it). Questa riforma ha avuto anche l’effetto di “stanare” situazioni di confine: molti che operavano come educatori privi di titolo sanitario, ma impiegati de facto in ruoli sanitari, si sono trovati nell’impossibilità di iscriversi all’albo (per mancanza di laurea abilitante). Per gestire questi casi, la Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017, commi 537-538) e poi la Legge 145/2018 hanno previsto la creazione degli “Elenchi Speciali a esaurimento”: registri temporanei presso gli Ordini dove, in via transitoria, potevano iscriversi coloro che già lavoravano da anni in ambito sanitario senza il titolo, per continuare a farlo fino a esaurimento della loro carriera (anep.it). Ad esempio, diversi psicomotricisti con laurea in scienze dell’educazione che lavoravano in centri di riabilitazione (assunti anni prima magari come terapisti equivalenti) hanno potuto iscriversi nell’elenco speciale entro il 2020, regolarizzando la posizione senza però acquisire il titolo pieno (si tratta di una sanatoria che non si ripeterà). Questi elenchi sono stati chiusi a nuove iscrizioni il 30/06/2020. Da allora in poi, negli enti pubblici sanitari possono operare solo professionisti sanitari abilitati e iscritti all’albo, oppure persone degli elenchi speciali fino al pensionamento. Ciò ha ulteriormente marcato la differenza rispetto ai professionisti educativi “puri”, che non sono entrati in questi elenchi perché operano fuori dall’ambito sanitario.
- Legge 205/2017 e 145/2018 – Ambito educativo ordinato (futuro): La L.205/2017, come detto, ha riconosciuto educatori socio-pedagogici e pedagogisti, ma inizialmente senza albo. Ha però sollevato il tema di un possibile futuro ordine professionale per l’ambito pedagogico. Nel 2018 (L.145/2018) fu introdotto il comma 517 che integrava il testo, e successivamente sono proseguiti i lavori fino ad arrivare, nel 2021-2023, a proposte di legge per l’istituzione di un Ordine dei pedagogisti ed educatori. (Nota: all’inizio 2024 è stata approvata la Legge 55/2024 che istituisce tali albi ordinistici per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici. Questo supera il regime L.4/2013 per queste figure, ma è un fatto molto recente e ancora in attuazione). Ciò comunque non incide sulla posizione dei TNPEE, i quali rimangono sanitari, né trasforma gli psicomotricisti educativi in sanitari – al massimo questi ultimi, se in possesso di laurea pedagogica, in futuro avranno un Ordine pedagogico. Dunque, il percorso normativo degli ultimi anni va verso la regolamentazione di ogni professione nel proprio alveo naturale, evitando sovrapposizioni: i sanitari nel loro Ordine, gli educativi (pedagogici) eventualmente in un loro ordine distinto.
L’evoluzione normativa ha visto: nascita dei profili sanitari negli anni ’90, istituzione delle lauree e consolidamento dei ruoli sanitari negli anni 2000, riconoscimento delle professioni educative non ordinate nel 2013, e infine riordino generale nel 2018 con Ordini per i sanitari e iniziative legislative per i pedagogici. Oggi abbiamo un sistema più chiaro e strutturato: chi è terapista/riabilitatore infantile è dentro l’Ordine TSRM-PSTRP come TNPEE; chi è psicomotricista educativo opera sotto l’egida di un’associazione ex L.4/2013 (in attesa magari di futuri albi pedagogici) e sa di dover collaborare, non sostituirsi, con i colleghi sanitari. Questa evoluzione ha anche portato a una maggiore collaborazione tra le due anime: ANUPI ad esempio si è sdoppiata in ANUPI TNPEE (associazione tecnico-scientifica dei terapisti, accreditata al Ministero Salute) e ANUPI Educazione (associazione professionale L.4/2013), che pur essendo distinte dialogano per promuovere insieme la psicomotricità, ciascuna nel proprio ambito.
Tutela Legale ed Esercizio Abusivo della Professione
Un ultimo aspetto da considerare è quello delle tutele istituzionali e legali poste a garanzia che ogni professionista operi nel rispetto del proprio ruolo, evitando abusi o usurpazioni. Abbiamo già menzionato il reato di esercizio abusivo (art.348 c.p.) come deterrente principale. Qui riassumiamo le principali note istituzionali, sentenze e avvertenze legate a questo tema:
- Avvertenze dagli Ordini Professionali: L’Ordine TSRM-PSTRP, attraverso le sue Commissioni d’Albo territoriali, ha diffuso comunicazioni di allerta sul fenomeno dell’abusivismo. Ad esempio, la Commissione d’Albo nazionale dei TNPEE ha segnalato di fare attenzione a chi si propone come “terapista” senza iscrizione all’albo, invitando a verificare sempre il numero di iscrizione. Sul sito di alcuni Ordini (come quello di Cuneo) si trovano pagine informative che spiegano che l’esercizio abusivo di una professione sanitaria è un delitto e incoraggiano a segnalare eventuali casi (ordineprofessionisanitariecuneo.org). Viene anche fornito un modulo di segnalazione predisposto dalla Federazione nazionale (tsrm-pstrp.org), con istruzioni su come inviare una denuncia circostanziata alle autorità competenti. Questo mostra l’impegno attivo delle istituzioni nel vigilare.
- Sentenze di condanna: Negli ultimi anni ci sono state alcune sentenze esemplari in materia di abuso di professione sanitaria collegabili al settore riabilitativo. Ad esempio, è nota (anche riportata sui social dell’Ordine) la sentenza di un Tribunale che ha condannato a 4 mesi di reclusione e 8.000 euro di multa una persona che esercitava abusivamente la professione di educatore professionale sanitario senza titolo (caso riportato come “sentenza a tutela dell’utenza” nel 2021) (facebook.com). Analogamente, ci sono stati procedimenti verso figure che si spacciavano per fisioterapisti o logopedisti senza abilitazione. Queste condanne, oltre alla pena in sé, comportano il risarcimento dei danni verso le parti civili (es. pazienti trattati impropriamente). Ciò ha un effetto deterrente e funge da monito: chi, da professionista educativo, sconfinasse in ruoli sanitari, rischia di subire pesanti conseguenze legali.
- Decreti interpretativi e note ministeriali: Il Ministero della Salute talvolta emana circolari esplicative per chiarire ambiti professionali e scongiurare confusione. Ad esempio, dopo la L.205/2017, il Ministero della Salute ha emesso (d’intesa con il Ministero dell’Istruzione) una nota di chiarimento in cui ribadiva la distinzione tra educatore professionale socio-sanitario (ordinato) ed educatore socio-pedagogico (L.4/2013), soprattutto nei servizi rivolti alla disabilità. Vi si sottolineava che l’educatore socio-pedagogico, pur potendo operare in strutture sanitarie, non può svolgere le funzioni dell’educatore sanitario e che i datori di lavoro devono porre attenzione a questa distinzione per non incorrere nell’impiego di personale non qualificato in mansioni sanitarie. Questo tipo di documento serve a guidare enti e ASL nell’applicazione corretta delle norme.
- Ruolo delle Associazioni Professionali: Anche le associazioni non ordinistiche come ANUPI Educazione, per tutelare i propri utenti e iscritti, mettono in guardia da pratiche scorrette. Ad esempio, ANUPI Educazione potrebbe sanzionare un suo socio che pubblicizzasse “cure psicomotorie per l’autismo”, perché viola il codice deontologico associativo e inganna l’utenza. L’associazione fornisce inoltre elenchi di professionisti qualificati, così che le famiglie possano rivolgersi a persone preparate e riconosciute (sebbene, ricordiamo, questo riconoscimento sia associativo e non paragonabile all’albo sanitario). Il Ministero dello Sviluppo Economico vigila sulle associazioni iscritte negli elenchi L.4/2013 e può revocare l’iscrizione se queste non rispettano gli obblighi (come quello di far rispettare ai soci le regole di trasparenza e di formazione permanente). Quindi c’è un meccanismo di controllo, seppur indiretto, anche su quel versante.
- Collaborazione inter-professionale per la tutela dell’utente: I due mondi (sanitario ed educativo) non sono comunque in antagonismo, anzi spesso collaborano, avendo come obiettivo comune il benessere del bambino. Molte strutture riabilitative lavorano in rete con scuole e servizi educativi. Ad esempio, può capitare che in un progetto riabilitativo un TNPEE suggerisca ai genitori di affiancare al trattamento sanitario anche un percorso di psicomotricità educativa in un contesto ludico, se ritiene che questo abbia valore aggiunto per il bambino, chiarendo però che non si tratta di terapia ma di un’attività complementare. Viceversa, uno psicomotricista educativo scrupoloso, se notasse segnali di patologia non ancora valutati, inviterà la famiglia a consultare i servizi di Neuropsichiatria o privati accreditati per una valutazione diagnostica e un eventuale intervento sanitario (TNPEE o altre figure). Questa collaborazione virtuosa, auspicata da molti, è possibile solo se ciascuno rispetta il proprio ruolo. Ed è proprio a tutela degli utenti che esistono le barriere normative: garantire che chi ha bisogno di terapia trovi un terapista qualificato, e allo stesso tempo consentire a chi può beneficiare di un supporto psicomotorio educativo di ottenerlo senza cadere in mano a chi promette cure miracolose senza titolo.
La distinzione tra professionisti sanitari e professionisti educativi nell’ambito della riabilitazione non è un mero formalismo burocratico, ma risponde all’esigenza di tutelare l’utenza fragile (i bambini e le loro famiglie) offrendo loro competenze adeguate e riconoscibili. Conoscere queste differenze è importante per i genitori e gli operatori dell’infanzia: significa poter scegliere consapevolmente a chi affidarsi e capire quale tipo di intervento aspettarsi. Se un bambino ha una patologia o un disturbo dello sviluppo diagnosticato, i professionisti sanitari (come il TNPEE) sono le figure abilitate a prenderlo in carico in un percorso terapeutico riabilitativo, eventualmente in sinergia con altre figure sanitarie. Se invece si cerca un percorso di potenziamento educativo o prevenzione (magari per un bambino che presenta qualche difficoltà aspecifica ma non una patologia), lo psicomotricista educativo può offrire uno spazio di esperienza ludica arricchente e di supporto allo sviluppo, restando però nell’ambito educativo. Entrambi i ruoli, quando correttamente applicati, possono contribuire al benessere del bambino; ciò che conta è non confonderli né sostituirli l’uno all’altro. Le leggi, i codici deontologici e le stesse associazioni servono proprio a tracciare questa linea di demarcazione per il bene di tutti: dei bambini, che hanno diritto a interventi efficaci e sicuri, delle famiglie, che vanno informate con chiarezza, e dei professionisti, che devono operare con competenza, responsabilità e nel rispetto delle regole.
Fonti: Ministero della Salute – DM 17/01/1997 n.56 (trovanorme.salute.gov.it) (trovanorme.salute.gov.it); DM 08/10/1998 n.520 (gazzettaufficiale.it) (gazzettaufficiale.it); Legge 4/2013 (gazzettaufficiale.it); Legge 205/2017 (commi 594-601) e Legge 145/2018, art.1 c.517 (anep.it) (conped.it); Codice Deontologico FNO TSRM-PSTRP; ANUPI TNPEE – Core Competence del TNPEE (evolutiva.campusnet.unito.it) (evolutiva.campusnet.unito.it); ANUPI Educazione – Codice Deontologico 2012 e documenti ufficiali (luoghicura.it) (luoghicura.it); Federazione Nazionale TSRM-PSTRP – Comunicazioni su abusivismo (anep.it). (Tutti i riferimenti sono documenti istituzionali o normativi accessibili tramite i link indicati).