Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell’area sanitaria - Regione Sardegna
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA, di cui all’art. 6,
comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i.
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
Provvedimento della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna: DELIBERAZIONE n. 52/81 del 23/12/2011
Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle professioni di:
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
- Tecnico Audiometrista (DM n. 667/94)
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (DM n. 745/94)
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (DM n. 746/94)
- Tecnico di Neurofisiopatologia (DM n. 183/95)
- Tecnico Ortopedico (DM n. 665/94)
- Tecnico Audioprotesista (DM n. 668/94)
- Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (DM n. 316/98)
- Igienista Dentale (DM n. 137/99)
- Dietista (DM n. 744/94)
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
- Podologo (DM n. 666/94)
- Fisioterapista (DM n. 741/94)
- Logopedista (DM n. 742/94)
- Ortottista – Assistente di Oftalmologia (DM n. 743/94)
- Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (DM n. 56/97)
- Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (DM n. 182/01)
- Terapista Occupazionale (DM n. 136/97)
- Educatore Professionale (DM n. 520/98)
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE
- Infermiere (DM n. 739/94)
- Ostetrica/o (DM n. 740/94)
- Infermiere Pediatrico (DM n. 70/97)
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
- Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DM n. 58/97)
- Assistente Sanitario (DM n. 69/97)
Articolo 1. Effetti e modalità di riconoscimento dell’equivalenza.
- Il riconoscimento dell’equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato dall’art. 3 dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM 26 luglio 2011.
- Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, come indicato dal citato art. 3 dell’accordo Stato/Regioni di cui al comma 1.
Articolo 2. Titoli riconoscibili.
- Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;
- b) devono essere stati conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari (si vedano in proposito i decreti ministeriali sopraccitati in corrispondenza di ogni Professione sanitaria);
- c) devono aver consentito l’esercizio professionale in conformità all’ordinamento allora vigente;
- d) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Sardegna o da altri Enti preposti alla scopo*, e svolti nell’ambito del proprio territorio;
- Nel suo interesse, il richiedente può allegare alla domanda certificazioni ed eventuali documenti idonei a comprovare la conformità del titolo all’ordinamento in vigore al momento del suo conseguimento e che i relativi corsi sono stati regolarmente autorizzati dalla Regione Sardegna o da altri Enti preposti allo scopo
* Si precisa che con la locuzione "Enti preposti alla scopo" si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/'qualifica /abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi, che poi - in concreto -possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.
Art. 7 Termine di presentazione della domanda.
- Il termine temporale di presentazione delle domande decorre con diversa cadenza per i quattro gruppi di professioni.
- Per le sole Professioni Tecnico Sanitarie, la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BURAS, secondo una delle due modalità indicate al successivo art . 8.
- Per le Professioni Sanitarie Riabilitative, la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dal giorno 1/06/2012.
- Per le Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica e per le Professioni Tecniche della prevenzione, la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 a decorrere dal giorno 1/11/2012.
Articolo 8 Modalità di invio della domanda
- La domanda di riconoscimento dell'equivalenza deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e deve essere spedita, con apposizione di marca da bollo di € 14,62, secondo una delle due modalità sott’indicate:
- a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo email :
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; - b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, via Roma n. 223 – 09123 CAGLIARI.
- Nel caso il termine finale ricada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. 6
- a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo email :
- La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal report scritto della data di invio dell’email - se inviata a mezzo PEC - o dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante - se inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
- La domanda deve essere presentata esclusivamente alla Regione o Provincia autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.
- Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
- a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) il luogo di residenza;
- c) il titolo posseduto di cui si chiede l'equivalenza, la data di conseguimento dello stesso e l'Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo;
- d) il percorso formativo effettuato, con indicazione della durata dello stesso in anni e ore di formazione e la data di inizio dell'attività formativa;
- e) la denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria in relazione al quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto;
- f) l'eventuale attività lavorativa svolta.
- Alla domanda dovrà essere allegato un elenco della documentazione prodotta, datato e sottoscritto dal richiedente.
- Nella domanda il richiedente dovrà inoltre indicare il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla stessa una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.
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