Codice Deontologico dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE)
Parte II - COMPETENZE DEL TNPEE
Parte III - RAPPORTI PROFESSIONALI DEL TNPEE
- RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA IN ETÀ EVOLUTIVA E PERSONA DI RIFERIMENTO
- Articolo 12
- Articolo 13
- Articolo 14
- Articolo 15
- Articolo 16
- Articolo 17
- Articolo 18
- Articolo 19
- Articolo 20
- Articolo 21
- Articolo 22
- Articolo 23
- Articolo 24
- Articolo 25
- Articolo 26
- Articolo 27
- Articolo 28
- Articolo 29
RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E IL TERRITORIO
Parte IV - RESPONSABILITÀ DEL TNPEE
Parte V - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E NORME SANZIONATORIE
Parte VI - IL COMPENSO DEL TNPEE
Parte VII - RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Madonna del garofano - Leonardo da Vinci
“Se saremo capaci di trovare il vaccino per prevenire la perdita di coscienza e di valori, che ci renda immuni dall’intraprendere percorsi non etici, avremo nelle nostre mani una risorsa più grande di qualunque tecnologia”
cit. Ignazio R. Marino
Introduzione
Il Codice deontologico (di seguito CD) dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (di seguito TNPEE) nasce dalla comunione di intenti dei professionisti iscritti e dai principi già sanciti dalla Costituzione Etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (di seguito FNO TSRM e PSTRP), volti a garantire l’applicazione di norme etiche e comportamentali nello svolgimento della professione dei TNPEE.
Il CD è a tutti gli effetti l’insieme di doveri e regole di comportamento eticamente fondati, che impegnano una professione e i suoi professionisti nei confronti della società e delle persone assistite con le quali entrano in relazione.
Rappresenta uno strumento fondante non solo per la determinazione dei confini entro i quali agire nell’esercizio della professione, ma anche elemento di diffusione della cultura e dei principi etici che regolano la vita e il comportamento professionale nel rispetto della collettività e di un bene comune qual è la “salute”, intesa come condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.
Tutto ciò vale ancor di più per il TNPEE, il quale si trova a dover gestire il dinamico processo dello sviluppo proprio dell’età evolutiva e quindi il futuro non solo della singola persona assistita - neonato - bambino - adolescente, ma di tutto il sistema familiare e sociale che ruota attorno a lui.
La Cdan TNPEE
Finalità
Scopi e finalità del presente Codice deontologico
- Sancire e regolamentare i principi, generali e specifici, di comportamento dei professionisti sanitari TNPEE.
- Regolamentare in combinato disposto con le norme statutarie e regolamentari della FNO TSRM e PSTRP, il funzionamento e le competenze degli organi ai quali è dovuta la potestà di infliggere sanzioni disciplinari.
- Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità del fatto, tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
- Ottimizzare e favorire la salute ed il benessere psico- fisico dei nostri piccoli assistiti, del loro contesto familiare e sociale.
- Permettere l’evoluzione dell’arte e della scienza della terapia neuro e psicomotoria.
- Promuovere la ricerca e la diffusione dei suoi risultati attraverso pubblicazioni scientifiche.
- Innalzare sempre il livello delle prestazioni nella pratica quotidiana.
- Rappresentare e proteggere gli interessi degli iscritti e delle persone.
- Programmare e pianificare attività strategiche mirate all’azione interdisciplinare degli interventi sanitari nel complesso e fra i vari ambiti di competenza della terapia neuro e psicomotoria.
- Promuovere i più alti livelli di formazione nei corsi di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva.
- Favorire la conoscenza, lo scambio professionale e culturale del TNPEE a livello nazionale e internazionale.
Parte I
PRINCIPI GENERALI
Il presente CD è costituito da un corpus valoriale di principi, regole e comportamenti professionali a cui il TNPEE deve attenersi, in qualunque contesto egli operi (pubblico, privato o libero professionale) in quanto finalizzato alla tutela del bene della salute della persona, della comunità e alla salvaguardia dell’ambiente.
Articolo 1
Il TNPEE riconosce la centralità della persona; con essa si pone in relazione e ascolto attivo creando empatia e agendo nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali. La “persona assistita in età evolutiva" si configura nel neonato - bambino - adolescente, destinatario delle attività del TNPEE, finalizzate, secondo le specifiche competenze e metodiche, a rispondere ai suoi bisogni di cura e salute.
Articolo 2
Il TNPEE ha il dovere di conoscere le norme, i principi e i comportamenti valoriali del presente CD. L’ignoranza del CD non lo preserva dalla responsabilità che l’inosservanza del CD comporta.
Articolo 3
Il TNPEE ha il dovere di osservare tale CD al fine di garantire la qualità delle sue prestazioni e tutelare la persona assistita in età evolutiva da abusi o carenze professionali.
Articolo 4
Il TNPEE ha il dovere di aderenza al CD al fine di contribuire all’efficienza, all’efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individuando eventuali criticità ed offrendo soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.
Articolo 5
Il TNPEE in stretta sintonia e sinergia con quanto sancito nel Profilo Professionale, ha l’obbligo di promuovere azioni e cultura di prevenzione in età evolutiva al fine di modificare le traiettorie evolutive dei disturbi di sviluppo, favorendo la maggior integrazione sociale possibile delle persone assistite in età evolutiva, contribuendo così alla salute della persona ed anche alla riduzione della spesa sanitaria ed assistenziale.
Parte II
COMPETENZE DEL TNPEE
La competenza è l’integrazione delle conoscenze, delle capacità, delle abilità tecnico-scientifiche e relazionali nonché dei comportamenti acquisiti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.
Articolo 6
L’intervento del TNPEE ha come fine lo sviluppo armonico delle competenze della persona assistita in età evolutiva con disturbo di sviluppo, tramite la realizzazione di condizioni in cui funzioni e abilità possano comparire ed evolvere malgrado le difficoltà di base. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso interventi di prevenzione - terapia - riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neurologia, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
Articolo 7
Il TNPEE è tenuto ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale, a mantenere il più alto livello di competenza possibile, a ottemperare a quanto previsto dalle normative nazionali sull’Educazione Continua in Medicina (ECM) e dalla normativa vigente.
Articolo 8
Gli ambiti di intervento del TNPEE sono rivolti:
- alla prevenzione, alla terapia, alla riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro e psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, così come specificato dalle competenze previste dal Profilo Professionale. Attua interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi, nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del bambino, sin dalla sua nascita;
- alla didattica, riconoscendo negli studenti il futuro della professione, trasmettendo loro la propria competenza professionale e relazionale, in qualità di: tutor per il tirocinio, offrendo loro un modello consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza anche al presente CD; docente elettivo nelle discipline relative alla riabilitazione in età evolutiva; relatore esperto della materia nei progetti di tesi; Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP) nei CdL in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva in quanto appartenente al più elevato livello formativo previsto dallo specifico profilo professionale (Classe delle lauree magistrali delle professioni sanitarie della riabilitazione) applicando un modello organizzativo che consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso di studi;
- alla ricerca scientifica con finalità caratteristiche dell’intervento riabilitativo neuro e psicomotorio in età evolutiva. Nello svolgimento della ricerca, il TNPEE deve mantenere un comportamento individuale e professionale rispettoso dei diritti della persona assistita. In particolare deve: ottenere il consenso valido, esplicitato in forma scritta con esauriente riferimento a tutte le informazioni ricevute; gestire i dati personali e la documentazione sanitaria nel rispetto delle normativa vigente in tema di segreto e riservatezza nel trattamento dei dati personali, previo consenso della persona di riferimento (colui che si prende cura della persona assistita quando questa si trovi nell’impossibilità di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute, partecipando alla relazione di cura - genitore - rappresentante legale - amministratore di sostegno o fiduciario), la quale ha facoltà e diritto di interrompere in qualsiasi momento la propria partecipazione alla ricerca senza alcun obbligo di giustificazione, e della figura giuridica proposta e responsabile della tenuta e conservazione della documentazione clinica;
- alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative, ricoprendo posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
Articolo 9
L’esercizio della professione sanitaria del TNPEE si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, o di tipo libero-professionale in riferimento ad una esplicita e documentata diagnosi e prescrizione medica. La presa in carico della persona assistita in età evolutiva e la sua gestione terapeutica avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all’insieme degli atti professionali peculiari del TNPEE.
Articolo 10
L’esercizio della professione sanitaria del TNPEE si esplica con i seguenti interventi:
- partecipazione al processo diagnostico mediante strumenti valutativi finalizzati a mettere in evidenza il profilo del disturbo, le strategie di compenso, le modalità di scambio interattivo e l’area potenziale di sviluppo;
- individuazione ed elaborazione di programmi di prevenzione - terapia - riabilitazione volti al superamento del bisogno di salute della persona assistita con disabilità dello sviluppo;
- documentazione e verifica della rispondenza della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie delle patologie, che si modificano in rapporto allo sviluppo;
- attuazione di procedure rivolte all’inserimento della persona assistita in età evolutiva con disabilità neuro-psicomotoria, neurocognitiva e neuropsicologica nel suo contesto sociale;
- collaborazione con l’equipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e con gli operatori scolastici per l’attuazione della diagnosi funzionale e del piano educativo a fine anche preventivo;
- interazione con la famiglia affinché le proposte terapeutiche vengano adeguatamente integrate con l’intervento educativo per permettere al bambino di generalizzare gli apprendimenti specifici di sviluppo e sociali, consentendo l’attivazione di schemi di comportamento e funzionamento più adeguati e funzionali possibili.
Articolo 11
La cartella riabilitativa è lo strumento fondamentale per la registrazione delle tipologie e metodiche di intervento nella loro corretta successione cronologica, messe in atto dal professionista sanitario TNPEE. Ha funzione di traccia di confronto e di verifica
del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti; costituisce documentazione formale del trattamento espletato. Tale documento viene redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e tutela di protezione dei dati personali.
Parte III
RAPPORTI PROFESSIONALI DEL TNPEE
La persona è una totalità unificata, il centro in cui si devono armonizzare le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell’essere umano nel suo percorso di vita.
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA IN ETÀ EVOLUTIVA E PERSONA DI RIFERIMENTO
Articolo 12
Il TNPEE è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona in età evolutiva inglobando anche il suo contesto comunitario familiare, sociale e ambientale.
Articolo 13
Il TNPEE acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti pro-sociali e garantisce interventi qualificati, rispettando gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona assistita in età evolutiva e della sua comunità.
Articolo 14
Il TNPEE possiede una conoscenza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle sue specifiche competenze e sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.
Articolo 15
Il TNPEE, secondo i principi di equità in salute sanciti dalla Costituzione Etica, si impegna a favorire pari capacità di accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona assistita in età evolutiva, senza pregiudizi e distinzioni di razza, etnie, sesso o religione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo i bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.
Articolo 16
Il TNPEE deve impostare il rapporto con la persona assistita in età evolutiva e con la persona di riferimento, i quali si affidano alla sua cura, sulla base di reciproca fiducia, rispetto e sull’assunzione della responsabilità professionale.
Articolo 17
Il TNPEE, prima di procedere con i trattamenti di sua competenza, deve creare le condizioni entro cui concretizzare il progetto di cura, mediante una idonea informazione alla persona di riferimento e al bambino stesso, circa il programma di intervento e gli obiettivi, tenendo conto delle capacità di comprensione e maturità di ognuno, al fine di promuovere la massima adesione alle proposte terapeutiche, esponendone le indicazioni e l’efficacia.
Articolo 18
Il TNPEE è tenuto ad informare la persona di riferimento della persona assistita in età evolutiva sulla propria attività professionale secondo correttezza e verità, della presumibile durata dell’intervento, precisarne i rischi, i benefici, i costi, i differenti ed alternativi percorsi terapeutici.
Articolo 19
Il consenso informato - atto formale disciplinato dalla legge e con il quale la persona assistita o la persona di riferimento esprime, dopo aver compreso l’informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario - non comporta esonero dalla responsabilità professionale. Il TNPEE, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l’obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona assistita in età evolutiva e, ove necessario, collabora ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri professionisti sanitari e non.
Articolo 20
Il TNPEE non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato della persona di riferimento. Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso - dissenso - revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso - dissenso - revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale. In caso di volontà discordanti, il TNPEE promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell’interesse prevalente della salute della persona assistita minore di età.
Articolo 21
Il TNPEE anche qualora operi in regime di dipendenza, pubblica o privata, deve accertarsi che il consenso informato sia stato debitamente acquisito dalla struttura in cui opera anche per quanto concerne gli interventi di propria competenza.
Articolo 22
Il TNPEE acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, il web e i sociali-media. Il TNPEE garantisce l’anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e nelle comunicazioni scientifiche.
Articolo 23
Il TNPEE rispetta la dimensione privata ed intima della persona assistita osservando il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell’ambito della relazione di cura. Mantiene il segreto su tutto ciò che apprende o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione. Il TNPEE condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura, le informazioni acquisite nei limiti di quanto necessario al progetto stesso e concordato con la persona assistita in età evolutiva o con la persona di riferimento. Il segreto professionale viene meno previa autorizzazione della persona di riferimento della persona assistita in età evolutiva, informata circa le conseguenze della scelta, e nei casi previsti dalla normativa vigente, ovvero in caso di pericolo grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l’incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.
Articolo 24
Il TNPEE non deve mai utilizzare la relazione con la persona assistita in età evolutiva e con la persona di riferimento per trarre interessi e vantaggi personali illeciti.
Articolo 25
Il TNPEE deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di un’azione o operazione illecita.
Articolo 26
Il TNPEE ha l’obbligo di astenersi dal prestare la sua attività professionale qualora questa possa concretamente configurarsi in un conflitto d’interessi. Il TNPEE dichiara eventuali condizioni di conflitto di interesse, circa aspetti economici o di altra natura, che possano manifestarsi negli interventi sanitari, di ricerca, di divulgazione scientifica o di formazione o nell’aggiornamento professionale, nell’attività di consulenza o nell’esercizio di attività di pubbliche funzioni.
Articolo 27
Il TNPEE deve rilasciare alla persona assistita in età evolutiva i documenti terapeutici, copia della relazione clinica e restituire ogni documentazione eventualmente ricevuta dalla persona assistita in età evolutiva o dalla persona di riferimento, qualora ne venga fatta formale richiesta da parte della persona assistita o della persona di riferimento.
Articolo 28
Il TNPEE ha obbligo di rinunciare all’incarico professionale qualora valuti di non poter agire con competenza, riconoscendo i propri limiti. Nella contingenza del caso, garantisce la presa in carico o la continuità della cura coinvolgendo l’equipe.
Articolo 29
Il professionista sanitario TNPEE è consapevole che l’esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede, non solo, la propria reputazione, ma anche la dignità ed il decoro della professione.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Articolo 30
Il TNPEE riconosce l’importanza e la rilevanza della multiprofessionalità, ossia dell’integrazione e collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona assistita in età evolutiva e della comunità. Rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni.
Articolo 31
Il TNPEE mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l’assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, attraverso un costante dialogo personale e in equipe.
Articolo 32
Il TNPEE rispetta e facilità la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita in età evolutiva o della sua persona di riferimento.
Articolo 33
Il TNPEE segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona assistita in età evolutiva o della comunità.
Articolo 34
Il TNPEE è tenuto ad evitare comportamenti concorrenziali scorretti e inappropriati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- arbitraria attribuzione della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione;
- utilizzo di mezzi pubblicitari non veritieri, ingannevoli o comparativi al fine di favorire la propria attività professionale;
- abuso della propria posizione presso Pubbliche Amministrazioni per favorire e/o ostacolare l’acquisizione di incarichi professionali per sé o per altri colleghi;
- critiche denigratorie sul comportamento professionale dei colleghi.
Articolo 35
Il TNPEE che opera in regime di dipendenza, pubblica o privata, ha il diritto di:
- difendere la propria autonomia;
- esigere il rispetto e riconoscimento del proprio Profilo Professionale;
- verificare la liceità e le condizioni di lavoro con approccio oggettivo, segnalando ed eventualmente ricusando le situazioni di rischio clinico, dovute agli aspetti ambientali della struttura e/o alle modalità organizzative della stessa (a titolo di esempio non esaustivo: carico di lavoro, attribuzione impropria di ruoli, limitazione della propria scelta clinica e responsabilità);
- partecipare alla programmazione dell’intervento riservato alla propria figura professionale;
- partecipare alla redazione e tenuta della documentazione clinica in riferimento agli aspetti attinenti il proprio intervento.
RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E IL TERRITORIO
Articolo 36
Il TNPEE si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell’interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali, rivolgendosi con correttezza e rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
Articolo 37
Il TNPEE deve mettere a disposizione della collettività la propria conoscenza ed esperienza per attuare programmi ed interventi diffusivi e propositivi delle buone pratiche sanitarie riguardanti la prevenzione delle malattie neuropsichiatriche infantili nel territorio.
Articolo 38
Il TNPEE deve contribuire ad orientare il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) attuando politiche che favoriscano la prevenzione e la cura delle malattie neuropsichiatriche infantili.
Articolo 39
Il TNPEE, nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, al fine di salvaguardare gli interessi della professione e dell’Ordine, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato.
Parte IV
RESPONSABILITÀ DEL TNPEE
Il TNPEE ha l’obbligo di tenere un comportamento sempre consono alla propria professione, con l’impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle sue attività, un comportamento retto, fondato sull’esercizio della libertà ed ispirato alla solidarietà, finalizzato alla tutela del bene della persona assistita in età evolutiva, della comunità e alla salvaguardia dell’ambiente.
Articolo 40
Il TNPEE, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale e risponde personalmente del proprio operato, è quindi civilmente e penalmente responsabile dei suoi comportamenti e di eventuali danni arrecati alla persona assistita in età evolutiva nello svolgimento della professione.
Articolo 41
Il TNPEE si impegna a garantire alla persona assistita in età evolutiva e alla sua persona di riferimento le prestazioni sanitarie rese, stipulando apposita polizza di responsabilità professionale.
Articolo 42
Il TNPEE ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione, cooperazione. Non può esercitare atti terapeutici diversi da quelli che gli sono attribuiti dalla normativa vigente sulla base del proprio Profilo Professionale. L’esercizio abusivo di una professione costituisce illecito disciplinare, oltre che reato.
Parte V
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E NORME SANZIONATORIE
Articolo 43
Il TNPEE esercita l’attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario abilitante e relativa iscrizione all’Albo professionale. L’inosservanza di tale requisito costituisce reato.
Articolo 44
Il TNPEE conosce ed osserva il CD.
Articolo 45
L’inosservanza delle norme contenute nel presente Codice ed ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, dignità ed al corretto esercizio della professione sono sanzionate dall’Ordine professionale di appartenenza.
Articolo 46
Il TNPEE che non osservi le norme contenute nel presente Codice, nonché le disposizioni applicabili all’esercizio professionale, ivi comprese le linee guida, le raccomandazioni e le buone pratiche, dalle quali se ne può discostare solo ove lo richieda la specificità del caso concreto, è sottoposto a procedimento disciplinare. Il competente Ordine ha il compito di verificare la fondatezza degli addebiti pervenuti e, laddove li ritenga fondati, di porre in essere i procedimenti inerenti all’adozione delle sanzioni disciplinari, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente Codice. Le sanzioni disciplinari devono essere adeguate alla volontarietà ed alla gravità del fatto, devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, inerenti la condotta del professionista.
Articolo 47
Le sanzioni disciplinari si distinguono in:
- sanzioni formali, che non incidono sulla continuità dell’esercizio professionale:
- avvertimento: richiamo in ordine alla violazione compiuta, con contestuale avvertimento che tale comportamento non abbia più a ripetersi;
- censura: richiamo scritto, che consiste nell’adozione del provvedimento di biasimo formalizzato nei confronti dell’iscritto;
- sanzioni sostanziali, che comportano in via temporanea e/o definitiva la perdita della qualità di esercente la professione sanitaria:
- sospensione temporanea dall’esercizio professionale da uno a sei mesi;
- radiazione dall’Albo, con cancellazione ed estromissione dall’Ordine professionale di appartenenza e con relativo divieto permanente di esercitare la professione.
Parte VI
IL COMPENSO DEL TNPEE
Articolo 48
Il compenso del TNPEE libero professionista è lasciato alla libera contrattazione delle parti ed è in ogni caso commisurato alla difficoltà e complessità dell’intervento professionale, alle competenze richieste ed ai mezzi impiegati. Costituisce comportamento contrario alla dignità e decoro della professione, l’accettazione di un compenso tale da svilire la rilevanza della prestazione.
Articolo 49
Il TNPEE può prestare gratuitamente la propria opera professionale per scopi di liberalità o filantropici, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato ad indebito accaparramento di clientela.
Articolo 50
Il TNPEE, libero professionista, è tenuto a far conoscere preventivamente alla persona assistita o al suo rappresentante legale, una volta concordato il progetto di cura, l’importo dovuto per le prestazioni rese e relativa assistenza.
Parte VII
RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Articolo 51
Il TNPEE si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell’interesse della salute di persone e comunità, proteggendo la dignità e sicurezza di chi vi partecipa nel rispetto dell’inderogabile principio della inviolabilità e integrità psico-fisica della vita e delle persone assistite in età evolutiva.
Articolo 52
Il TNPEE è autonomo e indipendente nel condurre la ricerca scientifica e la sperimentazione.
Articolo 53
Il TNPEE ha il dovere di condurre la ricerca scientifica e la sperimentazione in conformità ai protocolli etici e scientifici che siano rigorosi e razionali, riconosciuti a livello nazionale e internazionale ed accettati dagli organi governativi italiani.
Articolo 54
Il TNPEE è tenuto a pubblicare i risultati della ricerca e della sperimentazione in modo completo, trasparente e obiettivo riportando esattamente i nomi dei ricercatori e sperimentatori.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini TSRM e PSTRP recepiscono il presente Codice, nel quadro dell’azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e ne garantiscono l’osservanza. Gli Ordini TSRM e PSTRP provvedono a consegnare ufficialmente il CD o, comunque, a renderlo noto ai singoli iscritti agli Albi ed a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia. Il presente CD resta in vigore fino alla sua revisione, che potrà essere effettuata in ogni momento attraverso integrazioni, modifiche ed aggiornamenti, secondo le esigenze di adeguamento che verranno evidenziate nel corso del tempo a livello Ordinistico e di Federazione. Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti dei TNPEE che si ispirano e si attuano, nell’agire quotidiano, ai principi espressi nella Costituzione Etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Bibliografia
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Costituzione Etica
- Carta dei diritti dell’infanzia
- Codice deontologico AITNE
- Codice deontologico ANUPI-TNPEE
- Enciclopedia Treccani
- Fonti del diritto
- D. M. del 17 gennaio 1997 n. 56 - Profilo Professionale del TNPEE
- Legge del 11 gennaio 2018 n. 3 - Decreto Lorenzin Legge del 8 marzo 2017 n. 24 - Legge Gelli-Bianco D.L. del 30 giugno 2003 n. 196 - Garante Privacy Regolamento generale sulla protezione dei dati
- D.M. 8 gennaio 2009 - Determinazione delle classi dilaurea delle professioni sanitarie
Codice Deontologico Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) - A cura di Maria Paola Colatei e Luca Tagliabue - Cdan dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età E'mlutiva in collaborazione con le Associazioni Tecnico Scientifiche AITNE - Associazione Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva ANUPI TNPEE - Associazione Nazionale Unitaria Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva - © Commissione d’albo nazionale TNPEE - Presidente Andrea Bonifacio Vicepresidente Pamela Bellanca Segretario Giulio Santiani Consigliere Valeria Flori Consigliere Antonio Pecorino Consigliere Francesco Cerroni Consigliere Mariella Frasca Consigliere Jenny De Carolis Consigliere Maria Paola Colatei