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Frontespizio / RELAZIONE - S.1142 / Testo DDL 1142 - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1142

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1142


 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOLDI, RIZZI e VICARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2008

Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

 

Onorevoli Senatori. – La legge 1º febbraio 2006, n. 43 ha cercato di dettare una disciplina organica e sistemica in un settore, quello della disciplina delle professioni sanitarie, a lungo trascurato dal legislatore. È noto, infatti, che le professioni sanitarie, pur rappresentando un nodo cruciale dell’assistenza sanitaria, sono state regolate da una disciplina normativa assolutamente non adeguata a cogliere le innumerevoli istanze di sviluppo che la stessa domanda di prestazioni proveniente dai cittadini sembrava sollecitare. Provvedimenti di diverso rango normativo, tra loro non coordinati ed eterogenei; stratificazione di diverse discipline caratterizzate da una commistione tra disposizioni di princìpio e norme di dettaglio; assenza di organicità nei diversi interventi succedutisi nel tempo: tutti questi problemi di ordine legislativo hanno per lungo tempo ostacolato lo sviluppo delle professioni sanitarie, impedendo loro un’evoluzione conforme ai più recenti mutamenti del sistema sanitario.

Al fine di cercare una possibile soluzione a questi problemi latenti, due sono le principali innovazioni promosse dalla legge n. 43 del 2006 nel settore delle professioni sanitarie: da un lato, la delega al Governo ad istituire, con uno o più decreti legislativi, appositi ordini professionali per ciascuna area organica di professioni sanitarie; dall’altro lato, l’individuazione di specifici profili in cui si articolano le professioni sanitarie, con particolare riguardo all’istituzione ed attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
Le importanti innovazioni previste dalla legge n. 43 del 2006 sul riordino delle professioni sanitarie rimangono, tuttavia, ancora ad oggi inattuate. La delega originaria contenuta nell’articolo 4 della legge è infatti scaduta nel passaggio dalla XIV alla XV legislatura parlamentare. Nella XV legislatura, è stato approvato, con la legge 17 ottobre 2007, n. 189, un differimento del termine di delega originario, che tuttavia non ha consentito di giungere all’approvazione di un decreto legislativo.
Il ritardo nell’attuazione di questa importante riforma di settore rende necessario intervenire con una proposta di legge parlamentare, volta a recuperare, attraverso un procedimento legislativo autonomo, le linee guida delineate nella legge n. 43 del 2006.
La necessità di un intervento tempestivo volto a recuperare tali princìpi e criteri di riforma si comprende agevolmente considerando l’importanza degli obiettivi perseguiti dalla legge n. 43 del 2006 nel riassetto delle professioni sanitarie. In primo luogo, il riferimento è al superamento di quella situazione di disparità di trattamento tra le professioni sanitarie già organizzate in ordini e collegi e quelle che ancora non presentano tale articolazione. Tale intervento è infatti destinato ad influire positivamente sia sulla lotta all’abusivismo, che nel settore in esame continua ad essere elevato, sia sulla promozione della qualità delle prestazioni erogate.
Per realizzare tali obiettivi, l’articolo 1 dispone l’istituzione degli ordini professionali delle professioni infermieristiche, delle ostetriche, delle professioni sanitarie della riabilitazione, dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni tecniche sanitarie e della prevenzione.
L’articolo 2 definisce gli albi istituiti presso gli ordini di cui all’articolo 1.
L’articolo 3, comma 1 prevede che gli ordini siano istituiti, di norma, in ogni provincia. Il comma 2 definisce gli organi degli ordini.
L’articolo 4 prevede l’istituzione, per ciascun albo, presso l’ordine del capoluogo di regione, di una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.
L’articolo 5 stabilisce che gli ordini sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma, di cui il comma 2 individua gli organi.
L’articolo 6 individua i princìpi cui gli statuti degli ordini e delle federazioni devono attenersi.
L’articolo 7 definisce i requisiti per l’iscrizione agli albi. Gli ulteriori titoli considerati idonei ai fini dell’iscrizione agli albi sono individuati dall’articolo 8. L’articolo 7 stabilisce, altresì, i casi in cui è prevista la cancellazione dagli albi.
L’articolo 9 attribuisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il compito di provvedere alla riorganizzazione a livello territoriale degli ordini.
L’articolo 10 individua le condizioni che consentono di costituire un ordine autonomo specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente disegno di legge.
L’articolo 11 richiama, attraverso il rinvio alla legislazione vigente, le attività e funzioni corrispondenti a ciascun profilo professionale.
L’articolo 12 prevede un’integrazione nella composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
L’articolo 13 prevede, in chiave transitoria, la nomina con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di una commissione di amministrazione temporanea degli ordini delle professioni sanitarie.
All’adozione delle norme attuative della presente legge si provvederà, ai sensi dell’articolo 14, con un regolamento governativo, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 15 conferma, per gli appartenenti agli ordini delle professioni sanitarie, gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.
L’articolo 16 e l’articolo 17 dettano alcune disposizioni tecniche sulla disciplina residuale in materia di professioni sanitarie e sulla copertura finanziaria del provvedimento.

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