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La legge di stabilità e le professioni sanitarie - comma 566

Dalla Legge di stabilità: “comma 566. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

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La riconosciuta complessità e ricchezza delle professioni infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nell’archiviare il periodo nefasto dell’operatore unico e polivalente, ha avuto riconoscimento dal fatto che esse possano evolversi in successive specializzazioni post lauream, come sancito dall’articolo 6 della legge 43/06 il quale ne ha previsto l’articolazione in:

  • professionista;
  • professionista specialista; 
  • professionista coordinatore;
  • professionista dirigente.   

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Fonte: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=25152

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