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ECM - Educazione Continua in Medicina - DOMANDE

50 Crediti ECM /annui obbligatori

crediti ECM idonei alla professione (mediamente 50 crediti/annui con vari distinguo)

chi: Liberi Professionisti /  Dipendenti

Come: 

Il Provider ECM , alla fine di ogni evento formativo, trasmette al Co.Ge.APS  l’elenco dei sanitari con il  n° di crediti assegnati; il Co.Ge.APS, che funge da anagrafe dei crediti, trasmette  i nominativi ai rispettivi Ordini Professionali per la creazione dei relativi Dossier Formativi Personali. Tutte le strutture che utilizzano personale sanitario hanno il vincolo, per Legge, di verificare e monitorare la partecipazione ai corsi di formazione del proprio personale, costituendo un Anagrafe (digitale o cartacea) dei crediti formativi (Crediti E.C.M.) acquisiti, rispetto ai requisiti richiesti per ogni anno e ogni categoria professionale.

Assegnazione di Crediti ECM

  1. Formazione residenziale (res)
  2. Convegni e congressi*
  3. Formazione residenziale interattiva (res)
  4. Training individualizzato (fsc)
  5. Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati (fsc)*
  6. Attivita’ di ricerca (fsc)*
  7. Audit clinico e/o assistenziale (fsc)
  8. Autoapprendimento senza tutoraggio (fad)
  9. Autoapprendimento con tutoraggio (fad)
  10. Docenza e tutoring + altro*

 

  • Per le tipologie di cui ai punti 2 (convegni congressi simposi conferenze); 5 (gruppi di miglioramento, ecc.); 6 (attività di ricerca);
  • 10 (docenza e tutoring), il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (n. 90 crediti formativi su 150).
  • Crediti acquisibili annui:  Minimo  25 Massimo  75
  • Infermiere professionali. Crediti FAD acquisibili MAX 60 %
  • Sponsor: limite massimo di 1/3 dei crediti formativi per il triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto  

 

ESONERO

 

Corsi di formazione

 

  1. corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
  2. corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  3. formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
  4. corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza)

 

  • i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
  • i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;

NOTE : si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.

L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Occorre specificare che: 
nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.

Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti.

FONTE: http://www.teseoformazione.it/

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