Cosa succede se non faccio gli ECM?
Se non raggiungo i crediti ECM ? Ci sono sanzioni per mancata formazione ECM ? Cosa sono i crediti ECM ?
Qui sotto è possibile trovare le risposte alle domande sopracitate.
Per quanto previsto dal principio espresso dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, precisamente nell’articolo 3 comma 5b, il quale riporto qui sotto:
“previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;”
e in considerazione del fatto che la nostra professione, non ha un “Ordine ed un Albo”, a riguardo è necessario far riferimento ai Codici Deontologici delle Associazioni di categoria che in genere considerano la Formazione Professionale come indispensabile aspetto della QUALITÀ e della Deontologia Professionale, contemplando misure sanzionatorie quando questa viene a mancare.
Ad ogni modo, fino a questo momento (12 dicembre 2014) non è stata stabilita “formalmente”
NESSUNA SANZIONE (né economica, né disciplinare)
per chi non raggiunge i crediti ECM previsti dal Ministero della Salute, ma
ESISTONO AGEVOLAZIONI / PRIVILEGI
sia per il professionista che si attiene a tale richiesta formativa,
sia per le struttura in cui nel proprio organico operano professionisti che regolarmente si aggiornano.
Per esempio:
- un curriculum più ricco è ovviamente un presupposto fondamentale per presentarsi in maniera adeguata ad una struttura riabilitativa (convenzionata o privata) o all’utenza;
- è possibile ottenere promozioni, qualora previste all’interno della struttura in cui si opera;
- nel sistema pubblico si prevede già che i convenzionati con SSN perdano l’accreditamento se il personale non si forma, pertanto, il “Sistema di Gestione per la Qualità” richiede alle strutture riabilitative, l’elenco dei professionisti con i relativi crediti ECM acquisiti (motivo per cui ci sono aziende che nel fare il bando di concorso richiedono l’obbligo dell’assolvimento triennale);
- ecc. .
Si ricorda che attualmente:
- anche i liberi professionisti hanno l’obbligo della formazione ECM, c’è però per loro la possibilità di acquisire un massimo di 15 crediti nel triennio, attraverso l’auto formazione;
- coloro che hanno svolto totalmente o una significativa parte dell’obbligo formativo per il 2011/2013 hanno diritto, nel triennio seguente (2014/2016), ad una riduzione dell’obbligo formativo che va calcolato sempre seguendo le indicazioni riportate nella tabella della “Determina della CNFC 23 luglio 2014 - 10 ottobre 2014 in materia di crediti formativi ECM”;
- per i neo-laureati l’obbligo formativo comincia dal gennaio dell’anno successivo a quello di laurea (es. coloro che si sono laureati a novembre 2014 saranno soggetti a formazione ECM dal 2015), sono certificabili coloro che assolveranno il numero di crediti necessari a concludere il triennio (es. per coloro che si laureano nel 2014 l’obbligo formativo standard per il triennio 2014/2016 sarà di 100 ECM).
Certificazione di assolvimento all'obbligo formativo
Inoltre, il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), proprio in questi giorni, sta rilasciando alle associazioni di categoria, le certificazioni riguardo all’adempimento della formazione ECM dei propri iscritti, tale certificazione viene rilasciata a tutti coloro che nel triennio 2011/2013 hanno assolto l’obbligo formativo che prevedeva l’acquisizione di 150 crediti. Questa operazione è di grande rilievo in quanto QUESTA CERTIFICAZIONE DIVENTA GARANZIA PER L’UTENZA, assicurando che il professionista è costantemente aggiornato rispetto alla propria professione.