Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base
Procedure per il riconoscimento dell'Equivalenza dei titoli pregressi ai diplomi universitari delle professioni sanitarie
- vademecum per i territori -
I termini per la presentazione delle istanze individuali da parte dei lavoratori interessati decorrono dal 2012 e sono suddivisi in tre scaglioni:
ANNO 2012 |
RICHIESTE DI EQUIVALENZA AI TITOLI DI |
GENNAIO |
Tecnico Audiometrista; Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; Tecnico Sanitario di Radiologia Medica; Tecnico di Neurofisiopatologia; Tecnico Ortopedico; Tecnico Audioprotesista; Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare; Igienista Dentale; Dietista |
GIUGNO |
Podologo; Fisioterapista; Logopedista; Ortottista – Assistente in Oftalmologia; Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica; Terapista Occupazionale; Educatore Professionale |
NOVEMBRE |
Infermiere; Infermiere Pediatrico; Ostetrica/o; Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; Assistente Sanitario |
Le Regioni e le Province Autonome dovranno procedere alla pubblicazione dei bandi, mantenendo la periodicità e le date sopra indicate per i tre gruppi di professioni.
Per consentirvi, in questa fase, la miglior gestione possibile della materia nel rapporto con i lavoratori interessati, forniamo le seguenti informazioni.
Equivalenza, normativa di riferimento
E' un istituto previsto dall’Art. 4, comma 2, della Legge 26 Febbraio 1999 n. 42.
L'Accordo Stato – Regioni approvato il 10 febbraio 2011 e recepito con D.P.C.M. del 26 luglio 2011, ha definito i requisiti e il procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza.
La Circolare del Ministero della Salute n. 43468 del 20/09/2011 ha fissato i periodi temporali per la presentazione e l'avvio dei procedimenti di riconoscimento per ogni figura professionale, le modalità e le istruzioni per l'istruttoria nelle Regioni/Provincie e nel Ministero, i modelli di avvisi pubblici Regionali/Provinciali e la modulistica da utilizzare.
Cos'è l'equivalenza e cosa consente?
È una qualifica attribuibile, su domanda dell'interessato e successiva valutazione dei titoli di studio e della carriera, ai soli fini dell’esercizio professionale (accesso ai posti disponibili e svolgimento attività lavorativa in qualità di professione sanitaria, in forma subordinata o autonoma).
Sarà consentita anche l’iscrizione agli albi professionali.
L'equivalenza non consentirà l'accesso alla formazione post base (master, lauree magistrali).
Chi è interessato?
Potranno presentare domanda ed essere ammessi alla successiva valutazione dei titoli e della carriera, tutti i lavoratori delle professioni sanitarie in possesso di specifici titoli, conseguiti entro e non oltre la data di entrata in vigore della Legge 42/99 (vedi sotto), già previsti dai precedenti ordinamenti, che non erano già stati dichiarati equipollenti.
Titoli di studio ammessi
Devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999 (o iniziati entro il 31 dicembre 1995) al termine di un corso svolto o autorizzato dalla Regione o Provincia Autonoma o altri Enti preposti allo scopo.
Non devono essere titoli già dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti interministeriali del 27 luglio 2000, emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 42/99.
Non devono essere tra quelli esclusi dall'articolo 6 dell'Accordo Stato Regioni n. 17/CSR del 10/02/2011, recepito con D.P.C.M. 26 Luglio 2011.
Esperienza lavorativa
Deve essere coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la professione sanitaria rispetto alla quale si richiede l'equivalenza.
Deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10/02/2011 (data di approvazione dell'Accordo Stato Regioni) e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro (pubblico e/o privato), dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte.
La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte.
Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, e' sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione: a) certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attività dichiarata; b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata; c) eventuale copia dei contratti di collaborazione.
Valutazioni dei titoli e della carriera
Nella durata del corso di formazione, se non e' raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue (conteggiando sia le ore di formazione teorica sia le ore di formazione pratica), il punteggio attribuito a questo parametro e' ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.
Per l'esperienza lavorativa, in analogia al SSN, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a giorni quindici.
Punti |
Durata del corso di formazione |
10 |
3 anni, ovvero almeno 2250 ore |
8 |
2 anni, ovvero almeno 1500 ore |
6 |
1 anno, ovvero almeno 750 ore |
Punti |
Esperienza lavorativa |
10 |
20 anni o più |
0,5 |
Per ogni anno di esperienza al di sotto dei 20 anni |
Punteggi necessari
Se la somma dei punti conseguiti sarà di almeno 12, il titolo sarà riconosciuto equivalente.
Se la somma dei punti non raggiungerà il limite minimo di 6 punti, il titolo non potrà essere dichiarato equivalente.
Se il punteggio sarà inferiore a 12 punti ma superiore a 6, il riconoscimento dell'equivalenza sarà subordinato all'effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal MIUR (i criteri saranno definiti in seguito).
Iter e tempi
Le istanze dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dei bandi, alle Regioni/Province Autonome.
Successivamente alla ricezione delle istanze, le Regioni/Province Autonome provvederanno ad accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, verificheranno l'eventuale presenza di irregolarità od omissioni ed acquisiranno eventuali elementi integrativi che l'interessato dovrà fornire entro 30 giorni dalla ricezione dell'eventuale richiesta di integrazione, pena l'inammissibilità dell'istanza.
Le Regioni/Province Autonome acquisita e valutata la documentazione, la trasmetteranno, entro 100 giorni dall'avvio del procedimento (data di ricezione dell'istanza dell'interessato), al Ministero della Salute.
Le successive valutazioni saranno di competenza della Conferenza di Servizi istituita presso il Ministero della Salute.
Il Ministero della Salute provvederà, sia al rilascio dell'eventuale decreto di riconoscimento dell'equivalenza, sia all'emanazione dell'eventuale decreto negativo, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi.
Le domande che perverranno oltre i termini stabiliti, se ammissibili, saranno conservate dalla Regione/Provincia Autonoma ricevente, per essere esaminate successivamente.
*****
Le professioni maggiormente interessate al percorso, sono l'Educatore professionale, il Logopedista, il Massofisioterapista, il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e, in alcuni casi, anche le altre.
Vi chiediamo di informare e supportare tutti i lavoratori interessati, monitorando, nel contempo, l’avvio omogeneo dei percorsi nelle Regioni/Province Autonome e nei territori.