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Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base

Procedure per il riconoscimento dell'Equivalenza dei titoli pregressi ai diplomi universitari delle professioni sanitarie

- vademecum per i territori -

I termini per la presentazione delle istanze individuali da parte dei lavoratori interessati decorrono dal 2012 e sono suddivisi in tre scaglioni:

ANNO 2012

RICHIESTE DI EQUIVALENZA AI TITOLI DI

 

 

 

GENNAIO

Tecnico Audiometrista; Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; Tecnico Sanitario di Radiologia Medica; Tecnico di Neurofisiopatologia; Tecnico Ortopedico; Tecnico Audioprotesista; Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare; Igienista Dentale; Dietista

 

GIUGNO

Podologo; Fisioterapista; Logopedista; Ortottista – Assistente in Oftalmologia; Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica; Terapista Occupazionale; Educatore Professionale

 

NOVEMBRE

Infermiere; Infermiere Pediatrico; Ostetrica/o; Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; Assistente Sanitario

Le Regioni e le Province Autonome dovranno procedere alla pubblicazione dei bandi, mantenendo la periodicità e le date sopra indicate per i tre gruppi di professioni.

Per consentirvi, in questa fase, la miglior gestione possibile della materia nel rapporto con i lavoratori interessati, forniamo le seguenti informazioni.

Equivalenza, normativa di riferimento

E' un istituto previsto dall’Art. 4, comma 2, della Legge 26 Febbraio 1999 n. 42.

L'Accordo Stato – Regioni approvato il 10 febbraio 2011 e recepito con D.P.C.M. del 26 luglio 2011, ha definito i requisiti e il procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza.

La Circolare del Ministero della Salute n. 43468 del 20/09/2011 ha fissato i periodi temporali per la presentazione e l'avvio dei procedimenti di riconoscimento per ogni figura professionale, le modalità e le istruzioni per l'istruttoria nelle Regioni/Provincie e nel Ministero, i modelli di avvisi pubblici Regionali/Provinciali e la modulistica da utilizzare.

Cos'è l'equivalenza e cosa consente?

È una qualifica attribuibile, su domanda dell'interessato e successiva valutazione dei titoli di studio e della carriera, ai soli fini dell’esercizio professionale (accesso ai posti disponibili e svolgimento attività lavorativa in qualità di professione sanitaria, in forma subordinata o autonoma).

Sarà consentita anche l’iscrizione agli albi professionali.

L'equivalenza non consentirà l'accesso alla formazione post base (master, lauree magistrali).

Chi è interessato?

Potranno presentare domanda ed essere ammessi alla successiva valutazione dei titoli e della carriera, tutti i lavoratori delle professioni sanitarie in possesso di specifici titoli, conseguiti entro e non oltre la data di entrata in vigore della Legge 42/99 (vedi sotto), già previsti dai precedenti ordinamenti, che non erano già stati dichiarati equipollenti.

Titoli di studio ammessi

Devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999 (o iniziati entro il 31 dicembre 1995) al termine di un corso svolto o autorizzato dalla Regione o Provincia Autonoma o altri Enti preposti allo scopo.

Non devono essere titoli già dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti interministeriali del 27 luglio 2000, emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 42/99.

Non devono essere tra quelli esclusi dall'articolo 6 dell'Accordo Stato Regioni n. 17/CSR del 10/02/2011, recepito con D.P.C.M. 26 Luglio 2011.

Esperienza lavorativa

Deve essere coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la professione sanitaria rispetto alla quale si richiede l'equivalenza.

Deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10/02/2011 (data di approvazione dell'Accordo Stato Regioni) e deve essere attestata con  una  dichiarazione  del datore di lavoro (pubblico e/o privato), dalla  quale  risultino  le  date,  la durata,  le attività  e le eventuali qualifiche ricoperte.

La   predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del  libretto  di  lavoro,  dalla quale risultino le date, la  durata,  le  attività  e  le  eventuali qualifiche  ricoperte.

Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la dichiarazione  di  cui  alla  precedente alinea,  e' sostituita   da   autocertificazione integrata    dalla    seguente documentazione: a) certificazione del possesso di partita I.V.A  riferita  agli anni di attività dichiarata; b) dichiarazione dei redditi  riferita  a  tutti  gli  anni  di esperienza dichiarata; c) eventuale copia dei contratti di collaborazione.

Valutazioni dei titoli e della carriera

Nella durata del corso di formazione, se  non  e' raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue (conteggiando sia  le  ore di formazione teorica sia le ore di formazione pratica), il punteggio attribuito a questo parametro e' ridotto,  calcolandolo  in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte  per singolo anno.

Per l'esperienza lavorativa, in analogia al SSN, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a giorni quindici.

Punti

Durata del corso di formazione

10

3 anni, ovvero almeno 2250 ore

8

2 anni, ovvero almeno 1500 ore

6

1 anno, ovvero almeno 750 ore

 

Punti

Esperienza lavorativa

10

20 anni o più

0,5

Per ogni anno di esperienza al di sotto dei 20 anni

Punteggi necessari

Se la somma dei punti conseguiti sarà di almeno 12, il titolo sarà riconosciuto equivalente.

Se la somma dei punti non raggiungerà il limite minimo di 6  punti,  il  titolo non  potrà  essere  dichiarato equivalente.

Se  il  punteggio  sarà  inferiore  a  12  punti  ma superiore a 6, il riconoscimento dell'equivalenza sarà subordinato all'effettuazione  di  un  percorso  di compensazione formativa stabilito in base a criteri  individuati  dal MIUR (i criteri saranno definiti in seguito).

Iter e tempi

Le istanze dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dei bandi, alle Regioni/Province Autonome.

Successivamente alla ricezione delle istanze, le Regioni/Province Autonome provvederanno ad accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, verificheranno l'eventuale presenza di irregolarità od omissioni ed acquisiranno eventuali elementi integrativi che l'interessato dovrà fornire entro 30 giorni dalla ricezione dell'eventuale richiesta di integrazione, pena l'inammissibilità dell'istanza.

Le Regioni/Province Autonome acquisita e valutata la documentazione, la trasmetteranno, entro 100 giorni dall'avvio del procedimento (data di ricezione dell'istanza dell'interessato), al Ministero della Salute.

Le successive valutazioni saranno di competenza della Conferenza di Servizi istituita presso il Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute provvederà, sia al rilascio dell'eventuale decreto di riconoscimento dell'equivalenza, sia all'emanazione dell'eventuale decreto negativo, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi.

Le domande che perverranno oltre i termini stabiliti, se ammissibili, saranno conservate dalla Regione/Provincia Autonoma ricevente, per essere esaminate successivamente.

*****

Le professioni maggiormente interessate al percorso, sono l'Educatore professionale, il Logopedista, il Massofisioterapista, il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e, in alcuni casi, anche le altre.

Vi chiediamo di informare e supportare tutti i lavoratori interessati, monitorando, nel contempo, l’avvio omogeneo dei percorsi nelle Regioni/Province Autonome e nei territori.

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